Accesso difensivo rigettato se la documentazione non è strumentale alla difesa (TAR Sardegna n. 1050 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso difensivo ex art. 116, comma 2, c.p.a. postula, pur nella sua lettura lata, un collegamento tra la protezione della situazione giuridica soggettiva azionata in giudizio e i documenti di cui si chiede l’ostensione. La domanda è rigettata quando la documentazione richiesta non presenti un nesso di strumentalità rispetto alla prospettazione difensiva, che deve essere specificamente illustrata dalla parte. L’istanza che si risolva in un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione, priva di utilità concreta per il giudizio in corso, non è assistita dall’interesse qualificato richiesto dalla legge.
Il Fatto
Un ufficiale medico dell’Aeronautica Militare, specializzatosi in Medicina del Lavoro, impugnava il provvedimento di conferimento dell’incarico di “Capo Sezione Sanitaria” presso il reparto di servizio, deducendo la violazione dello schema procedimentale fissato dalle direttive interne e chiedendo l’assegnazione alla sede dell’Istituto di Medicina Aerospaziale (IMAS) di Roma. Con successivi motivi aggiunti contestava la nuova assegnazione a diversa sede e la parziale ostensione della documentazione richiesta in via di accesso, finalizzata a comparare la propria posizione con quella di altri ufficiali neo-specialisti. L’amministrazione eccepiva l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il ricorrente dichiarava di mantenere interesse alla decisione nel merito e all’accesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente delimitato l’oggetto della decisione alla sola domanda di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., come integrata dai primi motivi aggiunti, rilevando che la richiesta non era più assistita da un interesse difensivo sufficiente. Pur ricordando che il collegamento tra la protezione della propria situazione giuridica e i documenti richiesti deve essere inteso latamente, il TAR ha osservato come la prospettazione difensiva del ricorrente, chiaramente emersa nei secondi motivi aggiunti, non necessitasse della documentazione, particolarmente ampia, richiesta.
La controversia, infatti, concerneva esclusivamente la corretta assegnazione del ricorrente alla sede IMAS di Roma in luogo della controinteressata, sulla base dell’atto di programmazione che si assumeva illegittimamente modificato. Gli atti fondanti tale modifica, segnatamente la nota del servizio sanitario del 1° dicembre 2025, erano già stati ostesi e ampiamente contestati nei motivi aggiunti, così come i documenti comprovanti l’errore di fatto sulla data di conseguimento della specializzazione.
Il Collegio ha quindi escluso che la richiesta di tabelle organiche, elenchi di medici competenti e documentazione relativa a sedi di servizio del tutto irrilevanti rispetto alla posizione del ricorrente potesse giovare alla sua difesa. La mera inerenza dei documenti all’assegnazione generale dei medici specializzati non è sufficiente, difettando il nesso di strumentalità rispetto alla specifica prospettazione attorea.
L’istanza di accesso, risolvendosi in un controllo generalizzato dell’attività amministrativa, è stata pertanto ritenuta di carattere esplorativo e, come tale, infondata e rigettata, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di fase in favore dell’amministrazione resistente.
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Nota della Redazione
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