Pianini comunali esclusi da obbligo di comunicazione e motivazione (TAR Veneto n. 79 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
I pianini comunali sono atti di pianificazione che disciplinano gli spazi pubblici da assegnare in concessione ai privati per l’esercizio del commercio e individuano i criteri localizzativi dell’occupazione di suolo pubblico. Essi costituiscono espressione dell’attività amministrativa diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, con la conseguenza che opera l’esclusione, sancita dall’art. 13 della legge n. 241/1990, dall’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento. Il pianino non è assimilabile a un piano urbanistico attuativo, perché non regola l’assetto edificatorio ma l’area assentibile in concessione in funzione dell’interesse pubblico. La mera manifestazione di interesse del concessionario non genera in capo al Comune alcun obbligo di adozione di uno specifico provvedimento di riscontro né un onere motivazionale, restando gli atti di pianificazione esclusi dall’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990.

Il Fatto

La ricorrente gestiva da decenni un’attività di ristorazione in un campo di Venezia, con una concessione di occupazione di suolo pubblico per il proprio plateatico. A seguito della ridefinizione della pianificazione delle aree, il Comune aveva revocato parzialmente la concessione, dimidiando la superficie originaria e assegnandone una parte a un’esercizio vicino. La ricorrente assumeva di aver appreso tardivamente i provvedimenti, non essendo riuscita a visionare le comunicazioni trasmesse via PEC.

Nel 2020 la ricorrente presentava un’istanza di modificazione del pianino, proponendo una distribuzione delle superfici che assicurasse a entrambe le attività un’area equivalente per estensione e visibilità. Il Comune non dava riscontro. Con la deliberazione di revisione dei pianini del 2022, la Giunta confermava la previsione vigente per il campo interessato senza modifiche. La ricorrente impugnava allora la deliberazione, il regolamento COSAP e gli atti connessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso e affronta anzitutto un profilo preliminare. La revoca parziale della concessione non può assumere rilievo nello scrutinio degli atti impugnati, perché quel provvedimento lesivo non era stato tempestivamente impugnato. Il Comune, nella revisione dei pianini, non poteva quindi che considerare la situazione esistente, mai contestata nel suo fondamento.

Il TAR precisa però che l’omessa impugnazione dei precedenti atti lesivi non determina l’inammissibilità del ricorso, non sussistendo tra le due vicende un nesso di necessaria presupposizione in senso giuridico.

Nel merito, il primo motivo lamenta la violazione degli obblighi di partecipazione procedimentale. Il Collegio richiama il proprio orientamento e la pronuncia del Consiglio di Stato n. 6926/2025, che ha confermato la sentenza TAR Veneto n. 453/2024 sugli stessi provvedimenti. I pianini esprimono criteri localizzativi dell’occupazione di suolo pubblico e rientrano tra gli atti per i quali l’art. 13 della legge n. 241/1990 esclude la comunicazione di avvio. Il Comune non era dunque tenuto a notiziare la ricorrente della conferenza di servizi a fronte di una mera manifestazione di interesse.

Il TAR esclude inoltre che il pianino sia assimilabile a un piano urbanistico attuativo, perché non regola l’assetto edificatorio ma l’area assentibile in concessione in funzione dell’interesse pubblico. Non si era instaurato alcun contatto qualificato idoneo a fondare un affidamento tutelabile: la mancata reazione alla revoca parziale denota piuttosto un atteggiamento di acquiescenza.

Il secondo motivo censura l’assenza di istruttoria e motivazione sulla proposta di rimodulazione. Il Collegio rileva che, di fronte a una mera manifestazione di interesse, non sussisteva alcun obbligo di provvedere; il Comune ha comunque esaminato l’istanza e l’ha disattesa. Non sussisteva neppure uno specifico onere motivazionale, essendo gli atti di pianificazione esclusi dall’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e compensazione verso la controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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