Esclusione tecnica illegittima solo se la valutazione è illogica (TAR Lombardia n. 1988 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche la valutazione dell’offerta tecnica è espressione di discrezionalità tecnica riservata alla commissione giudicatrice e il giudice amministrativo può sindacarla soltanto per illogicità, travisamento dei fatti o difetto di motivazione, non per sostituire il proprio giudizio a quello dell’organo valutatore. L’esclusione disposta per mancato raggiungimento della soglia tecnica minima è legittima quando la commissione ha espresso una valutazione dettagliata e comparativa, coerente con le caratteristiche del prodotto offerto. È inammissibile la domanda istruttoria di consulenza tecnica d’ufficio che mira a duplicare l’attività tecnico-valutativa già svolta, senza individuare specifici aspetti controversi di natura tecnica. La mancanza di AIC non integra causa di esclusione quando la legge di gara ammette prodotti equivalenti e la lex specialis consente la commercializzazione dei prodotti NPP.
Il Fatto
Una società attiva nella distribuzione di prodotti farmaceutici e allergologici partecipava al lotto n. 1 di una procedura di gara indetta per la fornitura di immunoterapie specifiche iposensibilizzanti, da aggiudicarsi mediante accordo quadro. Offriva un prodotto qualificato come NPP (Named Patient Product), privo di autorizzazione all’immissione in commercio.
Con provvedimento del responsabile unico del procedimento la stazione appaltante la escludeva per mancato raggiungimento della soglia tecnica minima di 42 punti su 70. Alla società erano stati attribuiti 28 punti. La ricorrente impugnava l’esclusione e l’aggiudicazione, con ricorso integrato da motivi aggiunti, deducendo violazione del principio di massima partecipazione, erronea interpretazione della disciplina europea sui medicinali, difetto di motivazione e travisamento nella valutazione tecnica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, applicando il criterio della ragione più liquida, prescinde dalle eccezioni preliminari di inammissibilità e affronta il merito. Respinge anzitutto la domanda istruttoria di consulenza tecnica d’ufficio, in quanto volta a provocare una duplicazione dell’attività valutativa della commissione, senza indicare specifici profili tecnici controversi.
Nel merito, il primo e il secondo motivo sono inammissibili e infondati. Il motivo di esclusione non risiede nel difetto di AIC, bensì nel mancato raggiungimento della soglia tecnica, aspetto dipendente dalle qualità del prodotto. La lex specialis ammetteva prodotti equivalenti ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 50/2016 e consentiva la commercializzazione dei prodotti NPP: la formulazione della disciplina ha quindi favorito la più ampia partecipazione, non ristretto la concorrenza.
Infondato è il terzo motivo sul difetto di motivazione, poiché il provvedimento rinvia al verbale della commissione dell’8 novembre 2023, dettagliatamente motivato per ogni subcriterio.
Quanto al quarto motivo e al quinto aggiunto, il Collegio esclude che la commissione sia incorsa in travisamento o illogicità. La censura relativa al subcriterio 1b è smentita dalla stessa ricorrente, che fonda la qualità scientifica del prodotto su abstract congressuali. Quanto al subcriterio 2a, la ricorrente ammette che le modalità di estrazione dell’allergene non erano indicate. Sul subcriterio 2b, il confezionamento in lingua spagnola attiene alle modalità del prodotto oggetto di giudizio e non è sanabile con il soccorso istruttorio. Le doglianze, quindi, mirano a sostituire la valutazione tecnica della commissione.
L’infondatezza di almeno tre profili rende irrilevante l’esame dell’ultimo per difetto di interesse, poiché l’accoglimento non supererebbe la prova di resistenza: alla ricorrente difettano 14 punti e l’accoglimento potrebbe attribuirne al massimo 8. Il ricorso è respinto; dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Aria Spa ed estromessa la stessa dal giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.