Ottemperanza per la carta docente: l’inadempimento del Ministero legittima la nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 436 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, la sentenza del giudice del lavoro che condanna l’Amministrazione all’erogazione della Carta elettronica del docente costituisce titolo esecutivo, il cui inadempimento, decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica, legittima il ricorso ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.. Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione, condanna l’Amministrazione a provvedere entro un termine assegnato e nomina sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il commissario, organo ausiliario del giudice, può avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso ove l’Amministrazione sia incapiente, senza che gli sia dovuto compenso se dipendente della stessa Amministrazione.
Il Fatto
Un docente agiva dinanzi al Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro per ottenere il riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. Con sentenza pubblicata il 07.06.2024, il giudice del lavoro accoglieva la domanda e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito dell’importo di euro 500,00 per ciascun anno scolastico.
La sentenza, notificata all’Amministrazione, non veniva impugnata e passava in giudicato. Nonostante il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Ministero non adempiva, limitandosi alla corresponsione delle sole spese legali. Il docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, riscontrando la regolare notifica della sentenza in data 11.06.2024, il passaggio in giudicato attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Cagliari in data 03.11.2025 e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni in l. n. 30/1997.
Il Collegio ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava alcuna ottemperanza spontanea da parte dell’Amministrazione. Ha pertanto condannato il Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica al docente.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora, quale commissario ad acta, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnando un termine di novanta giorni dalla richiesta della parte interessata per l’esecuzione della sentenza. Il commissario potrà avvalersi, in caso di incapienza di fondi, dell’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato liquidato al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice.
Il TAR ha infine posto le spese di lite a carico del Ministero soccombente, liquidandole in complessivi euro 400,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, operando una riduzione del compenso in ragione della natura seriale del contenzioso e della standardizzazione delle attività difensive.
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Nota della Redazione
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