Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e diniego dell’astreinte (TAR Veneto n. 30 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. c), e 114 cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di conformarsi al giudicato e la condanna a dare esecuzione alla sentenza ottemperanda, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta quando il debitore pubblico versi in condizioni di crisi della finanza pubblica e l’esecuzione coinvolga un procedimento complesso: operano le altre ragioni ostative già individuate dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014. L’importo dovuto a titolo di Carta elettronica del docente non è equiparabile a voce retributiva.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti precari, erano stati esclusi dall’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 annui, pur avendo prestato servizio a tempo determinato. Si erano quindi rivolti al giudice ordinario, che con la sentenza ottemperanda aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la Carta con l’importo di € 2.000,00 per ciascuno.

Notificata la sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, questa non aveva dato spontanea esecuzione. Gli interessati hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’attivazione della Carta con l’accredito della somma riconosciuta e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale inadempimento successivo. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i requisiti di ammissibilità della domanda. La parte ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Nel merito, il Collegio ha richiamato l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che impone all’Amministrazione di conformarsi al giudicato. L’inadempimento del Ministero è circostanza di fatto incontestata. Di conseguenza, l’Amministrazione è stata condannata a dare esecuzione alla sentenza ottemperanda e dichiarata l’obbligo di attivare la Carta elettronica del docente, rendendo disponibile la somma di € 2.000,00 per ciascun ricorrente, esclusi ulteriori accessori, non potendo tale importo essere equiparato a voci retributive. Il termine fissato è di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.

Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di subdelega e ulteriore termine di 60 giorni. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è previsto alcun compenso commissariale.

Quanto alla domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio l’ha respinta. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, ha ricordato che la norma, in considerazione della specialità del debitore pubblico, affianca al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano la mancata condanna all’astreinte, anche in ragione della complessità del procedimento esecutivo, che coinvolge più soggetti.

Le spese di lite, liquidate in € 1.040,00 oltre generali al 15% e accessori, seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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