Tariffe impianti sportivi: illegittimo l’intervento ad personam del Comune (TAR Veneto n. 33 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un rapporto di concessione per la gestione di impianti sportivi comunali, l’ente concedente non può determinare unilateralmente, con deliberazione di Giunta, tariffe e condizioni gestionali riferite a un singolo operatore sportivo. Un intervento ad personam di tal genere, adottato in assenza del confronto procedimentale previsto dalle convenzioni e di un’istruttoria sui costi complessivi del servizio, viola i principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione. Il potere comunale di autorizzazione e fissazione delle tariffe attiene a scelte generali per categorie di utenti e non consente di traslare sul solo concessionario l’onere economico della promozione dell’attività sportiva, compromettendone l’equilibrio economico-finanziario.
Il Fatto
La ricorrente è concessionaria della gestione di due impianti natatori di proprietà comunale in forza di convenzioni che le impongono di formulare annualmente una proposta di tariffe, soggetta ad autorizzazione dell’ente concedente. Le convenzioni prevedono l’adeguamento minimo all’indice ISTAT FOI, salva giustificazione di incrementi superiori, e l’introito dei proventi a titolo di corrispettivo senza compartecipazione del Comune.
Per la stagione 2024/2025 la concessionaria trasmise tariffe identiche a quelle approvate per la stagione precedente, senza ottenere riscontro. Un singolo sodalizio sportivo, che beneficiava di un trattamento agevolato dal 2020, sollecitò l’intervento comunale. Con deliberazione di Giunta n. 293 del 18 dicembre 2024 il Comune determinò autonomamente il trattamento economico da riservare a quella società, fissando una tariffa pari a euro 640,00 per atleta e regolando profili gestionali degli spazi acqua. La concessionaria ha impugnato tale deliberazione per violazione delle convenzioni, eccesso di potere e incompetenza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla premessa che, nel rapporto concessorio, l’ambito delle attribuzioni dell’ente e del gestore è regolato primariamente dalle convenzioni, che scandiscono un meccanismo di proposta annuale e autorizzazione, con garanzia di adeguamento minimo e facoltà di incrementi giustificati. Tale meccanismo postula un procedimento dialettico e partecipato, orientato alla coerenza con l’interesse pubblico e alla salvaguardia dell’equilibrio economico della concessione.
Il Comune, ricevuta la proposta del concessionario e non avendovi dato riscontro, è intervenuto motu proprio su un segmento particolare dell’utenza, sottraendo al gestore la possibilità di modulare le tariffe secondo criteri generali e non discriminatori. Il Collegio richiama il principio, invocato anche dal Comune, secondo cui la determinazione delle tariffe può spettare in via esclusiva all’amministrazione concedente ove la convenzione lo preveda, con sindacato limitato ai vizi di illogicità, irrazionalità o incongruità (TAR Campania, Napoli, Sez. VI, n. 3402 del 29 luglio 2020). Tale allocazione di potere non legittima però un intervento ad personam, elusivo del modulo convenzionale e privo di riferimento al quadro istruttorio generale sui costi.
La deliberazione non approva tariffe per categorie omogenee, ma definisce un trattamento specifico per un singolo operatore, con effetti di compressione dei ricavi del concessionario. Il criterio della scarsa appetibilità commerciale delle fasce serali e del weekend è applicato senza una revisione complessiva del piano tariffario, traslando sul solo gestore l’onere della promozione sportiva.
Ulteriori profili confermano l’illegittimità. Il parametro dell’abbonamento open del nuoto libero non è omogeneo all’impatto della pallanuoto, che richiede l’uso esclusivo dell’intera vasca per allenamenti prolungati e con presidio. La riduzione tariffaria, in assenza di misure compensative, compromette il piano di risanamento della ricorrente, e la delibera preclude ingiustificatamente ogni adeguamento oltre l’indice ISTAT FOI.
Infine, le determinazioni su stagione agonistica, computo orario e riserva degli spazi acqua interferiscono con l’organizzazione dell’impianto, materia riservata al concessionario. Le difese del Comune, secondo cui tali previsioni sarebbero meri presupposti di calcolo, non sono condivisibili: l’intervento regola puntualmente e in modo vincolante un singolo utilizzatore. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento della deliberazione impugnata e compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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