Carta elettronica docente ai precari: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Veneto n. 32 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto al docente precario il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito degli importi annuali. L’inadempimento è dichiarato sulla base dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Una volta decorso inutilmente il termine assegnato, si nomina commissario ad acta un dirigente della stessa struttura ministeriale. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è respinta quando la crisi della finanza pubblica e l’entità del debito integrano le “altre ragioni ostative” elaborate dall’Adunanza Plenaria.
Il Fatto
I ricorrenti sono docenti precari che hanno prestato servizio a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito in diversi anni scolastici. Esclusi dall’assegnazione della Carta elettronica del docente, riservata al personale di ruolo, si erano rivolti al giudice ordinario per ottenere il riconoscimento di quel contributo.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe ha accertato il loro diritto al beneficio di 500 euro annui per gli anni scolastici di servizio e ha condannato il Ministero a mettere a disposizione le relative somme tramite il sistema della Carta elettronica. Notificata la sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione, e decorso inutilmente il termine dilatorio, gli interessati hanno proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti del giudizio di ottemperanza. La parte ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire mediante il certificato rilasciato in data 5 agosto 2025, ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il ricorso è pertanto ammissibile.
Nel merito, il Tribunale richiama l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che impone all’Amministrazione di conformarsi al giudicato. È circostanza di fatto incontestata che il Ministero non abbia dato esecuzione alla sentenza, nella parte in cui disponeva il rilascio della Carta elettronica con accredito degli importi annuali. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
Il Collegio dichiara quindi l’obbligo dell’Amministrazione di attivare la Carta elettronica e di rendere disponibili le somme indicate nella sentenza, in conformità a quanto stabilito dal giudice ordinario ed esclusi ulteriori accessori, perché tali importi non sono equiparabili a voci retributive. Il termine per provvedere è fissato in 60 giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.
Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di subdelega ad altro dirigente, nell’ulteriore termine di 60 giorni. Non essendo le funzioni affidate a un soggetto estraneo all’Amministrazione debitrice, non si liquida alcun compenso commissariale.
Residua la domanda di penalità di mora, che il Tribunale respinge. Richiamata la Ad. Plen. n. 15 del 2014, si osserva che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. affianca al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle «altre ragioni ostative», proprio in considerazione della specialità del debitore pubblico. La crisi della finanza pubblica, l’entità del debito e la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più uffici, giustificano il rigetto. Le spese sono liquidate a carico del Ministero, in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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