Riconoscimento abilitazione estera: comparazione necessaria tra percorsi (TAR Lazio n. 12163 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero, il Ministero competente è tenuto a verificare se le conoscenze attestate dal titolo di formazione estero soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia. Il diniego di riconoscimento è legittimo qualora dall’esame comparativo dei percorsi formativi emerga una difformità sostanziale tra la qualifica posseduta dal richiedente e quella richiesta per la classe di concorso, come nel caso di mancata abilitazione in una delle discipline che compongono la classe stessa. Tale carenza non è superabile tramite l’espletamento di misure compensative, atteso che queste non possono colmare l’assenza di un’abilitazione specifica. I termini procedimentali per la richiesta di integrazioni documentali hanno natura ordinatoria, non essendo espressamente qualificati come perentori dalla disciplina di settore.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente in possesso di un titolo di laurea conseguito in Italia e di un percorso di formazione abilitante svolto in Romania, impugnava il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva respinto la sua istanza di riconoscimento della qualificazione professionale per la classe di concorso A018 (Filosofia e Scienze Umane). L’Amministrazione contestava la mancata abilitazione all’insegnamento della filosofia e l’assenza di crediti formativi nei settori disciplinari richiesti dalla normativa italiana. Il ricorrente deduceva, tra i vari motivi, la violazione dei principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in materia di comparazione dei percorsi e l’obbligo di disporre misure compensative.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure dedotte. Il Collegio ha infatti rilevato che il Ministero aveva svolto un esame analitico e comparativo del percorso formativo estero rispetto a quello italiano, applicando correttamente i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 21 e 22 del 2022). La verifica aveva evidenziato che il ricorrente risultava abilitato in Romania solo nell’ambito della psicologia, una delle discipline ricomprese nelle Scienze Umane, e non anche nella filosofia, con la conseguente impossibilità di accogliere l’istanza.
Quanto alla dedotta violazione dell’obbligo di disporre misure compensative, la sentenza chiarisce che tali misure non possono sopperire alla mancanza di un’abilitazione specifica in una delle discipline che compongono la classe di concorso richiesta. La carenza riscontrata non è, quindi, meramente integrabile ma attiene alla stessa natura della qualifica posseduta dal richiedente, che non corrisponde a quella per la quale è stato chiesto il riconoscimento ai sensi del D.Lgs. n. 206/2007.
Infine, il Collegio ha escluso la violazione dei termini procedimentali per la richiesta di integrazioni documentali, ribadendo, in conformità al proprio consolidato orientamento, la natura ordinatoria dei termini previsti dall’art. 16 del D.Lgs. n. 206/2007 e dall’art. 51 della Direttiva 2005/36/CE, in assenza di una espressa previsione di perentorietà. Il provvedimento di diniego risulta pertanto legittimo, in quanto basato su una valutazione in concreto dei titoli e delle competenze acquisite all’estero, comparati con il percorso abilitante italiano
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.