Esecuzione del giudicato sulla Carta elettronica del docente precario (TAR Veneto n. 29 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato e, in caso di inadempimento, la condanna a dare esecuzione al titolo. Quando il giudice ordinario ha riconosciuto al docente precario il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il Ministero deve attivare lo strumento e rendere disponibile la relativa somma. L’ammissibilità dell’ottemperanza presuppone il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Decorso inutilmente il termine assegnato, si nomina commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente precaria, era stata esclusa dall’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, del valore di € 500,00 annui. Si è rivolta al giudice ordinario, che con la sentenza n. 95/25 del Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, ha accertato il suo diritto al beneficio per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025 e ha condannato il Ministero a mettere a disposizione i relativi importi tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi o rivalutazione.
Notificata la sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, e decorso il termine dilatorio, l’interessata ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto, non essendo stata la pronuncia spontaneamente eseguita. Ha chiesto l’attivazione della Carta con l’accredito della somma complessiva di € 2.500,00 e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via preliminare l’ammissibilità della domanda. La ricorrente ha provato il passaggio in giudicato del titolo da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, come prescritto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. I requisiti dell’azione di ottemperanza risultano quindi integrati.
Nel merito, il Collegio richiama l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che impone all’Amministrazione l’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale. È circostanza di fatto incontestata che il Ministero non abbia dato esecuzione alla sentenza nella parte in cui disponeva la condanna al rilascio della Carta elettronica con accredito degli importi annuali.
Il percorso argomentativo è lineare: accertato l’inadempimento, l’Amministrazione va condannata a dare esecuzione al titolo, che ha riconosciuto alla parte il contributo per l’aggiornamento e la formazione professionale negli anni di servizio come docente precaria. Ne consegue l’obbligo di attivare la Carta elettronica e di rendere disponibile su tale strumento la somma complessiva di € 2.500,00, in conformità a quanto stabilito dal giudice ordinario.
Il Tribunale assegna al Ministero il termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Decorso inutilmente, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Direttore generale della competente Direzione generale, con facoltà di subdelega, nell’ulteriore termine di 60 giorni. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non si liquida alcun compenso commissariale.
Sulle spese, il Collegio applica il principio della soccombenza e liquida l’importo di € 800,00, oltre spese generali al 15% e accessori, a favore del difensore dichiaratosi antistatario. La misura è motivata dal carattere seriale e dalla non elevata complessità della causa, richiamando il precedente Cons. Stato, Sez. VII, 9 dicembre 2024, n. 9832, reso in una causa sovrapponibile.
Nota della Redazione
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