Cessazione materia del contendere per annullamento in autotutela dopo ordinanza cautelare (TAR Puglia n. 893 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione, in esecuzione di un’ordinanza cautelare che ha rilevato il fumus boni iuris del ricorso, annulla in autotutela gli atti impugnati e adotta nuovi provvedimenti che soddisfano pienamente l’interesse del ricorrente, senza riserva alcuna. In tale evenienza, la condanna alle spese può essere disposta secondo il criterio della soccombenza virtuale, allorché il ricorso risulti fondato alla luce delle motivazioni già vagliate in sede cautelare. La pronuncia di rito non richiede l’accertamento definitivo dell’illegittimità degli atti annullati, essendo sufficiente la valutazione di fondatezza del ricorso emersa nella fase incidentale.
Il Fatto
Una candidata partecipava a una selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), legge n. 240/2010. La Commissione giudicatrice attribuiva alla ricorrente il punteggio più elevato per le pubblicazioni scientifiche, ma il Consiglio di Dipartimento proponeva la chiamata del candidato concorrente, ritenendo prioritaria la copertura dei fabbisogni didattici. Il Consiglio di Amministrazione approvava la proposta, e la ricorrente impugnava gli atti deducendo violazione del bando, disparità di trattamento e eccesso di potere, nonché il conflitto di interessi di un componente dell’organo proponente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, con ordinanza cautelare n. 225/2026, accoglieva l’istanza ai soli fini del riesame, rilevando che la proposta di chiamata appariva sovvertire l’esito delle valutazioni della Commissione, basandosi su criteri non previsti dal bando e disattendendo il prescritto criterio preferenziale del possesso di una significativa produzione scientifica sul piano qualitativo e quantitativo, in violazione della par condicio tra i candidati. L’ordinanza fissava inoltre l’udienza per il prosieguo.
In esecuzione dell’ordinanza, l’Università, in composizione che escludeva il componente in conflitto di interessi e previa acquisizione del parere di un’apposita Commissione istruttoria, annullava la delibera di approvazione della chiamata del controinteressato e approvava la chiamata della ricorrente, senza riserva alcuna. La ricorrente dichiarava pertanto la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’amministrazione alle spese di lite.
Il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, in ragione dell’intervenuto annullamento in autotutela degli atti impugnati e della nuova determinazione favorevole alla ricorrente. Quanto alle spese, ha disposto la condanna dell’amministrazione al pagamento in favore della parte ricorrente, applicando il criterio della soccombenza virtuale: il ricorso risultava infatti fondato per le motivazioni già indicate nell’ordinanza cautelare, che nel merito si confermavano, con la conseguente illegittimità degli atti impugnati nei limiti dell’interesse della ricorrente.
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Nota della Redazione
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