Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dopo rinuncia all’azione (TAR Emilia-Romagna n. 1330 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio, resa prima che la causa venga trattenuta in decisione, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice amministrativo non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, potendo soltanto prendere atto della dichiarazione resa e pronunciarsi in conformità. La pronuncia è adottata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con possibile compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di concessioni demaniali marittime, aveva impugnato dinanzi al TAR Emilia-Romagna le delibere del Comune di Riccione in materia di esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo e di applicazione della legge 5 agosto 2022, n. 118 e successive modifiche, chiedendo anche l’accertamento del diritto al rinnovo senza soluzione di continuità dei rapporti concessori e, in via subordinata, il riconoscimento di un indennizzo per le utilità economiche correlate alle concessioni.
Nel corso del giudizio, a seguito delle interlocuzioni tra le parti, la ricorrente aveva manifestato l’intenzione di non coltivare ulteriormente il ricorso. Con memoria depositata il 29 aprile 2026, la società dichiarava espressamente di non avere più interesse alla definizione del giudizio e chiedeva la compensazione delle spese di lite. Il Comune di Riccione aveva aderito alla richiesta, mentre le altre amministrazioni intimate si erano costituite per resistere.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama il principio, consolidato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione la parte conserva la piena disponibilità dell’azione. La dichiarazione di non avere interesse alla definizione del giudizio, resa in tale fase, non richiede alcuna valutazione di merito da parte del giudice, che è tenuto a prendere atto della manifestazione di volontà della parte ricorrente.
La pronuncia evidenzia come il giudice non disponga del potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. La scelta di abbandonare il processo, motivata o meno, appartiene esclusivamente alla parte, che resta libera di valutare la convenienza della prosecuzione del giudizio. Il giudice, ricevuta la dichiarazione, deve adottare una pronuncia conforme alla volontà espressa.
In applicazione di tali principi, il Collegio dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza esaminare le questioni sostanziali relative alla sorte delle concessioni demaniali marittime e alla compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione europea.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne dispone la compensazione integrale tra tutte le parti costituite, considerando l’adesione del Comune resistente alla richiesta di definizione in rito e la peculiarità della controversia, che ha visto il coinvolgimento di plurime amministrazioni su questioni di rilevante interesse generale. La definizione in rito senza esame del merito giustifica altresì la compensazione.
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Nota della Redazione
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