Carta docente a precaria: ottemperanza, no astreinte per crisi di finanza pubblica (TAR Veneto n. 28 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione ha l’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e deve essere condannata a dare esecuzione alla sentenza che abbia riconosciuto il contributo di formazione spettante al personale docente. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta quando la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrino le altre ragioni ostative che la norma aggiunge al limite della manifesta iniquità, e tale esito è confermato dalla nomina del commissario ad acta. L’importo del contributo non è equiparabile a voce retributiva e non sono dovuti accessori ulteriori.
Il Fatto
La ricorrente, docente precaria, era stata esclusa dall’assegnazione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, del valore di € 500,00 annui, prevista dall’art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015, n. 107. Si era rivolta al giudice ordinario per ottenere il beneficio riconosciuto al personale di ruolo, per ogni anno scolastico di servizio a tempo determinato prestato alle dipendenze del Ministero.
Con la sentenza ottemperanda, il Tribunale di Venezia ha accertato il diritto della ricorrente al beneficio per gli anni scolastici indicati e ha condannato il Ministero all’adozione di ogni atto necessario a consentirne il godimento. Notificato il titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, e decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’attivazione della Carta con accredito della somma complessiva di € 2.000,00 e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato l’ammissibilità della domanda, risultando provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio dalla notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’Amministrazione.
Nel merito, il TAR ha richiamato l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che impone all’Amministrazione di conformarsi al giudicato. Poiché è circostanza incontestata che il Ministero non abbia dato esecuzione alla sentenza, l’inadempimento è stato dichiarato attuale e l’Amministrazione è stata condannata a dare esecuzione al titolo, con declaratoria dell’obbligo di attivare la Carta elettronica del docente e di rendere disponibile la somma complessiva di € 2.000,00, esclusi ulteriori accessori. Il termine per provvedere è di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza.
Il Collegio ha precisato che l’importo riconosciuto non può essere equiparato a voci retributive. La condanna è stata pronunciata nel solo importo stabilito dal giudice ordinario, senza accessori ulteriori.
Decorso inutilmente il termine, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di subdelega ad altro dirigente, nell’ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stato liquidato alcun compenso commissariale.
La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è stata respinta. Il TAR ha richiamato Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15, secondo cui la norma, in considerazione della specialità del debitore pubblico, ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità quello autonomo delle “altre ragioni ostative”. Alla luce di tale decisione, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano in concreto la mancata condanna all’astreinte, tanto più che l’esecuzione coinvolge più soggetti, tra Uffici territoriali e Uffici centrali del Ministero. Le spese sono seguite la soccombenza, liquidate in € 800,00 oltre spese generali al 15% e accessori, a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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