Interdittiva antimafia e contiguità soggiacente fondata su dichiarazioni del collaboratore (Cons. Stato n. 6034 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie legittimante il potere interdittivo prefettizio ha carattere elastico e si fonda su elementi atipici, non schematizzabili, da apprezzare in modo unitario, complessivo e coordinato. Il Prefetto individua la soglia di consistenza indiziaria oltre la quale si realizza il pericolo di condizionamento mafioso della gestione imprenditoriale. Il sindacato del giudice amministrativo verifica la rispondenza delle circostanze allegate alla loro dimensione fattuale e l’idoneità delle stesse a esprimere un pericolo concreto, e non immaginario, di condizionamento. La valutazione prefettizia non esige i rigorosi parametri probatori del processo penale, dovendosi attenere al più elastico criterio del più probabile che non. Non è necessaria la prova di concrete condotte di sudditanza, poiché ciò sposterebbe la fattispecie dal pericolo al condizionamento effettivamente realizzatosi. La contiguità soggiacente dell’impresa vittima di estorsione non esclude la soggezione al potere di condizionamento mafioso.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle onoranze funebri impugna il provvedimento interdittivo antimafia adottato dal Prefetto, fondato sui tentativi di agevolazione mafiosa desunti da un’ordinanza applicativa di misure cautelari e dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Secondo il quadro indiziario, gli esponenti di un clan sarebbero intervenuti per allontanare dalla zona un concorrente, a tutela della posizione di mercato della società.
Il TAR Campania, con sentenza n. 4293 del 18 luglio 2024, respinge il ricorso. La società appella lamentando l’inconsistenza degli indizi, la mancanza di fatti concreti di gestione e la mancata valutazione di una archiviazione penale e di una richiesta di rinvio a giudizio, dalle quali emergerebbe la posizione di vittima di estorsione. Il Ministero dell’Interno resiste.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla natura elastica della fattispecie interdittiva, cui corrisponde l’atipicità degli elementi addotti dal Prefetto. Il catalogo è aperto e non schematizzabile: legami di parentela, cointeressenze economiche, collegamenti stabili con entità orbitanti nell’area di influenza mafiosa. Tali elementi vanno confrontati con le circostanze concrete e apprezzati in chiave unitaria. Alla discrezionalità prefettizia fa da contraltare il controllo giurisdizionale su effettività fattuale e concretezza del pericolo.
Quanto alla doglianza sull’acritico recepimento delle dichiarazioni del collaboratore, il Collegio rileva che l’ordinanza cautelare richiama la credibilità soggettiva del dichiarante e indica analiticamente i riscontri estrinseci, conformemente ai principi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. La fonte di prova non deve rispondere ai rigorosi parametri penalistici: il prefetto si attiene al criterio del più probabile che non, e gli apporti investigativi versati in un provvedimento cautelare costituiscono la principale fonte di alimentazione del materiale istruttorio.
Sul piano inferenziale, l’intervento del clan per rafforzare la posizione concorrenziale dell’impresa, dissuadendo altro operatore dal medesimo segmento di mercato, depone univocamente nel senso della vicinanza alla criminalità organizzata e dell’interesse del clan a mantenere la propria presenza nel mercato di riferimento.
Il Collegio respinge la tesi secondo cui servirebbe la prova di concrete condotte di sudditanza: ciò sposterebbe il fuoco dal pericolo al condizionamento realizzato, vanificando la funzione preventiva del potere interdittivo. A conforto della prognosi, il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 21 ottobre 2021, confermato in appello il 20 luglio 2022, esclude il carattere occasionale dei tentativi di agevolazione ed evidenzia l’interesse del clan per il settore delle onoranze funebri.
Quanto alle allegazioni difensive, la archiviazione del 24 gennaio 2023 e la richiesta di rinvio a giudizio del 15 febbraio 2023 sono successive all’adozione del provvedimento e irrilevanti a dimostrarne l’illegittimità originaria. La qualità di persona offesa dell’amministratore, e l’archiviazione per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., non escludono la soggezione al potere di condizionamento, ma orientano il rapporto di contiguità nel segno della contiguità soggiacente, forma in cui può esprimersi l’influenza mafiosa secondo il precedente Cons. Stato, Sez. III, n. 517 del 2026. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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