Iscrizione interdittiva ANAC e esclusione automatica dalla gara anche dopo la scadenza (TAR Trentino-Alto Adige n. 134 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’ANAC per false dichiarazioni o falsa documentazione costituisce una causa di esclusione automatica ai sensi dell’art. 94, comma 5, lett. e), d.lgs. n. 36/2023, che produce effetti espulsivi immediati dall’inizio dell’iscrizione e per tutta la sua durata. La misura interdittiva opera in via automatica, senza margini di discrezionalità per la stazione appaltante e senza necessità di specifica motivazione. L’effetto escludente può essere fatto valere anche “ora per allora”, quando la verifica dei requisiti generali sia eseguita dopo lo spirare del termine di interdizione, purché la gara ricada nel periodo di operatività dell’iscrizione. Gli effetti inibitorio-escludenti si esplicano solo per il futuro e non incidono sui contratti già stipulati.

Il Fatto

Una procedura aperta sopra soglia europea, bandita per conto di un ente committente, aveva ad oggetto un affidamento di progettazione. Dopo la presentazione delle offerte e l’esclusione degli altri concorrenti, l’aggiudicazione era stata disposta a favore della società odierna ricorrente.

In sede di verifica dei requisiti è emersa a carico della società un’iscrizione interdittiva nel casellario informatico dell’ANAC, annotata in data 3 dicembre 2025, operante dal 3 al 10 dicembre 2025. L’amministrazione aggiudicatrice ha avviato il procedimento di revoca in autotutela e, non condividendo le osservazioni difensive, ha disposto l’esclusione dalla procedura con contestuale revoca dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 94, comma 5, lett. e) e lett. a), d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 27, comma 3, L.P. n. 16/2015. La società ha impugnato il provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricorda che l’art. 96, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 impone alle stazioni appaltanti di escludere l’operatore che si trovi, per atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni degli artt. 94 e 95. La lett. e) del comma 5 dell’art. 94 prevede l’esclusione dell’operatore iscritto nel casellario per false dichiarazioni o falsa documentazione, con perduranza della causa fino a quando opera l’iscrizione.

Secondo la giurisprudenza amministrativa richiamata, l’iscrizione interdittiva costituisce un autonomo motivo di esclusione, con effetto espulsivo immediato dall’inizio e per tutta la durata dell’iscrizione, e la sua sopravvenienza in qualsiasi momento della procedura comporta l’esclusione. Una volta emanata la misura, le stazioni appaltanti sono prive di discrezionalità valutativa e non onerate di specifica motivazione: l’espulsione discende direttamente dalla legge.

Il Collegio precisa che l’effetto interdittivo riguarda tutte le procedure alle quali l’operatore partecipa durante il periodo di operatività dell’iscrizione. Può quindi accadere che la stazione appaltante debba escludere l’operatore benché il periodo di interdizione sia già spirato, poiché la verifica dei requisiti può avvenire in un momento successivo. L’iscrizione è efficace, perché produce effetti escludenti, solo per il periodo corrispondente alla durata della sanzione, ma tali effetti possono essere fatti valere anche “ora per allora”, quando la verifica è eseguita dopo la scadenza del termine e riguardi gare rientranti in quel periodo.

Il Tribunale chiarisce altresì che l’effetto interdittivo non si estende ai contratti in corso di esecuzione. L’art. 122 del Codice dei contratti pubblici non prevede l’iscrizione ANAC quale causa di risoluzione e l’art. 96, comma 15, norma di stretta interpretazione, depone nel senso che gli effetti inibitorio-escludenti si esplichino solo per il futuro, restando esclusa ogni incidenza sui contratti già stipulati.

Trattandosi di causa di esclusione automatica prevista dalla legge, l’amministrazione, una volta accertata l’iscrizione relativa a un arco temporale ricadente nello svolgimento della gara, deve solo prenderne atto, senza ulteriori valutazioni. Ne segue l’infondatezza dell’eccezione di mancata impugnazione del disciplinare, poiché l’esclusione discende direttamente dalla legge. Il richiamo all’art. 27, comma 3, L.P. n. 16/2015 e alla lett. a) del comma 5 dell’art. 94 è invece ritenuto ultroneo, non motivato e potenzialmente foriero del lamentato “anatocismo punitivo”. Il ricorso è rigettato, con spese compensate per la peculiarità della controversia e la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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