Revoca degli incentivi per dati ricostruiti e non misurati (Cons. Stato n. 5981 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivi alla cogenerazione ad alto rendimento, la difformità tra quanto dichiarato in domanda e la situazione reale dell’unità di cogenerazione integra la fattispecie di cui all’art. 11, comma 3, del D.M. 5 settembre 2011, che impone l’annullamento del beneficio per tutte le annualità sulle cui produzioni la difformità ha avuto effetti e il recupero dei benefici non spettanti. Il discrimine rispetto al comma 4 non è temporale, ma attiene alla causa della difformità: il comma 4 si applica solo quando la carenza tecnica impedisca oggettivamente allo strumento di rendere il dato, non quando il dato sia stato trasmesso in modo difforme dalla realtà, anche a causa di un guasto non tempestivamente comunicato. Il raggiungimento di un indice di risparmio di energia primaria calcolato su valori ricostruiti non ha consistenza probatoria e non dimostra la spettanza dell’incentivo. La decadenza è misura ripristinatoria vincolata, non sanzione, con conseguente inapplicabilità delle garanzie proprie dei procedimenti sanzionatori e della perentorietà dei termini.
Il Fatto
La società appellante era titolare di un impianto ammesso al regime di incentivazione dei certificati bianchi con riconoscimento della cogenerazione ad alto rendimento, a seguito di domanda del 25 marzo 2015 e provvedimento di ammissione del 13 luglio 2015. Nel bimestre novembre-dicembre 2014 il misuratore del gas aveva funzionato male: circostanza comunicata al Gestore solo con pec del 19 aprile 2016.
Dopo il controllo avviato il 22 luglio 2016 e il preavviso di annullamento del 24 novembre 2016, il Gestore disponeva la decadenza del beneficio per l’annualità 2014 e quantificava l’obbligo restitutorio. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e i motivi aggiunti; la società proponeva appello, lamentando l’applicazione del comma 3 anziché del comma 4 dell’art. 11, la disparità di trattamento rispetto ad altri impianti, il difetto di motivazione e il superamento del termine procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la fattispecie muovendo dal dato documentale: nella domanda la società aveva dichiarato che il gas era misurato, mentre per il bimestre di guasto i volumi erano stati ricostruiti ex post. Questa oggettiva difformità tra il dichiarato e il reale integra in modo tipico la previsione del comma 3, che impone l’annullamento del beneficio per l’anno sulle cui produzioni la difformità ha avuto effetti.
Il comma 4 presuppone, invece, che carenze impiantistiche o dei sistemi di misurazione non consentano ex ante di definire con precisione le grandezze utili e siano affrontate in corso di procedimento con interventi ripristinatori. Il discrimine tra le due disposizioni non è temporale, ma causale: rileva se il dato sia stato trasmesso in modo difforme dalla realtà o se lo strumento non fosse oggettivamente in grado di renderlo. Nel caso concreto l’operatore, consapevole del malfunzionamento, aveva taciuto la circostanza e dichiarato come misurati valori in realtà ricostruiti.
Il Collegio richiama la propria precedente Sez. II n. 2576/2026, che in fattispecie analoga ha confermato l’applicazione del comma 3, escludendo l’ammissibilità di metodi equivalenti di misurazione, non previsti dalla disciplina di settore, e la pronuncia Sez. IV n. 4094/2016, che riguarda il solo comma 4 e non è pertinente.
Quanto alla pretesa lacuna normativa sui malfunzionamenti, l’obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione degli apparati di misura era già sancito nel provvedimento di riconoscimento e discendeva dalle Linee Guida CAR e dall’art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 20/2007; la modulistica successiva ha mero carattere ricognitivo. L’asserita intesa informale con il Gestore non deroga al paradigma legale vincolato né sana la pregressa difformità dichiarativa.
La comparazione con i casi gestiti in prima istruttoria non regge, perché lì le criticità emersero prima del rilascio dei titoli, senza affidamento qualificato alla conservazione del beneficio. La motivazione per relationem è sufficiente in presenza di fattispecie vincolata e di elementi assorbenti. I termini di conclusione del procedimento sono ordinatori e acceleratori; la decadenza e il recupero dei certificati non spettanti sono misure ripristinatorie, distinte dalle sanzioni. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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