Silenzio della P.A. sull’istanza del confinante di repressione dell’abuso edilizio (TAR Sicilia n. 1627 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il proprietario confinante con l’immobile nel quale si assume realizzato un abuso edilizio è titolare di un interesse qualificato alla definizione dei procedimenti di vigilanza entro il termine di legge, così da poter pretendere una determinazione espressa sull’istanza di verifica e repressione. L’ampiezza dei poteri di controllo attribuiti al Comune dall’art. 27 d.P.R. n. 380/2001 non esclude che i terzi siano portatori di un interesse legittimo e che l’inerzia sull’istanza integri gli estremi del silenzio inadempimento sindacabile in sede giurisdizionale. Incombe sull’Amministrazione il dovere di vagliare i fatti denunciati sotto il profilo dell’esistenza materiale e della qualificazione giuridica, non essendo necessaria una perfetta corrispondenza tra quanto segnalato dal privato e quanto contestato in sede sanzionatoria.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un appartamento posto al secondo piano di un edificio, ha rappresentato che sul retroprospetto del fabbricato insiste una canna fumaria a servizio dell’attività di ristorazione esercitata dalla controinteressata al piano terra. Secondo la prospettazione, il manufatto risulterebbe ammalorato, tale da lasciar passare fumi e combusti, e sarebbe stato realizzato in difetto del necessario nulla osta paesaggistico.

Espletato un accesso documentale, la ricorrente ha trasmesso al Comune, in data 17.09.2025, una richiesta di verifica della regolarità edilizia e sanitaria dell’opera. L’Amministrazione è rimasta inerte. Da qui il ricorso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., per la declaratoria di illegittimità del silenzio e la condanna del Comune a provvedere, con nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’art. 2 della legge n. 241/1990, che impone alla P.A. di concludere i procedimenti incardinati su istanza di parte entro i termini previsti dalla legge. Nel caso di specie il termine è decorso senza alcuna determinazione.

Il Collegio richiama quindi l’art. 27 d.P.R. n. 380/2001, come recepito in ambito regionale dalla legge reg. 16/2016, che attribuisce al Dirigente o al responsabile dell’ufficio comunale la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, con potere-dovere di sospensione e di adozione dei provvedimenti definitivi.

Sul piano della legittimazione, la decisione aderisce a un consolidato indirizzo giurisprudenziale. Secondo il Cons. Stato, Sez. IV, sent. 17.10.2012, n. 5347, l’obbligo giuridico di provvedere sussiste in tutte le fattispecie in cui ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento, e il proprietario confinante ha comunque un interesse alla definizione del procedimento entro il termine di legge, in ragione dell’interesse sostanziale connesso alla vicinanza.

Nella medesima direzione si colloca il richiamo al TAR Campania, Salerno, Sez. II, sent. 16.07.2024, n. 1497: configurato l’obbligo di reprimere gli abusi accertati, il terzo confinante può almeno pretendere una determinazione espressa, poiché l’inerzia sulla relativa istanza integra il silenzio inadempimento sindacabile. Resta fermo che la funzione di vigilanza si esercita mediante procedimenti avviati d’ufficio e che non è richiesta una perfetta corrispondenza tra segnalazione e contestazione.

Accertata la tempestività del ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., il Tribunale dichiara l’illegittimità del silenzio e condanna l’Amministrazione a provvedere con atto espresso entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia è nominato Commissario ad acta il Dirigente Generale del Dipartimento delle Autonomie Locali, abilitato a subentrare con facoltà di delega. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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