Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Campania n. 899 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione. Ne consegue che, ove egli dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, il giudice amministrativo, in ossequio al principio dispositivo, è tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La declaratoria prescinde dall’esame nel merito dei motivi di gravame e non richiede la verifica della fondatezza dell’atto impugnato, restando assorbita ogni ulteriore questione. Le spese possono essere compensate per giusti motivi di equità, con il contributo unificato posto a carico del ricorrente.

Il Fatto

La società ricorrente gestiva un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e impugnava davanti al TAR Campania l’ordinanza del Dirigente dell’Area Sviluppo Economico e Turismo – Servizio SUAP del Comune di Napoli, con cui era stata disposta la sospensione dell’attività mediante chiusura temporanea dell’esercizio per sette giorni. Il provvedimento applicava l’art. 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), secondo il disposto dell’art. 18 del Regolamento di Polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli.

Insieme all’ordinanza la società impugnava i verbali della Polizia Locale e gli altri atti presupposti. Nella fase cautelare il TAR, con ordinanza n. 824 del 18 aprile 2025, accoglieva la domanda incidentale e sospendeva l’efficacia della sola ordinanza n. 72 dell’11 marzo 2025, fissando l’udienza pubblica di gennaio 2026 per la trattazione nel merito. Nelle more del giudizio la ricorrente cessava l’attività aziendale e, con atto depositato il 3 dicembre 2025, dichiarava di non avere più interesse alla definizione del gravame, chiedendo la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro processuale e rileva che, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione. Egli può quindi rinunciare al ricorso oppure dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione.

Da tale premessa il TAR fa discendere una conseguenza precisa sul piano del principio dispositivo: il giudice amministrativo è tenuto alla declaratoria di improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La declaratoria non investe il merito dei motivi e non richiede alcun accertamento sulla legittimità degli atti impugnati.

A sostegno dell’orientamento il Collegio richiama, tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848 e una serie di pronunce della medesima Sezione del TAR Napoli (15 dicembre 2025, n. 8107; 14 ottobre 2024, n. 5396; 21 marzo 2022, n. 1839; 28 giugno 2021, n. 4452; nonché Sez. VIII, 5 febbraio 2020, n. 554 e 26 giugno 2017, n. 3464).

Su queste basi il ricorso viene dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Quanto alle spese, il Collegio ravvisa giusti motivi di equità e ne dispone la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto dell’esito della causa, con il contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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