Tariffe regionali inderogabili e stima del valore a base di gara (TAR Campania n. 820 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante che, nel determinare il valore a base di gara per il servizio di ricovero dei cani randagi, utilizza la tariffa giornaliera prevista dal tariffario regionale non applica quella tariffa né la impone agli operatori economici, ma ne fa una stima del valore complessivo dell’affidamento. La scelta di un valore mediano tra le tariffe differenziate per taglia non viola l’inderogabilità del tariffario regionale, poiché costituisce valutazione ampiamente discrezionale della stazione appaltante e, in quanto stima, è per definizione basata su previsioni non certe. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della irragionevolezza e non dell’opportunità della scelta, salvo il caso in cui la lex specialis assuma direttamente la tariffa come corrispettivo dovuto.
Il Fatto
Un’associazione di categoria dei gestori di strutture di ricovero per animali d’affezione impugnava il bando/disciplinare di gara bandito dal Comune per l’affidamento quadriennale del servizio di ritiro e ricovero dei cani vaganti catturati sul territorio comunale, nonché la determinazione di indizione e la determinazione a contrarre. La lex specialis prevedeva il ribasso percentuale sulla tariffa giornaliera omni-comprensiva per singolo cane posta a base di gara in € 4,00 e una soglia minima di € 3,50.
L’associazione deduceva la violazione del regolamento regionale n. 1 del 2021, attuativo della legge regionale n. 3/2019 come modificata dalla legge regionale n. 18/2022, assumendo l’inderogabilità delle tariffe ivi fissate. Respinta l’istanza cautelare monocratica e poi quella collegiale per difetto di fumus boni iuris, la ricorrente proponeva motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione e l’autorizzazione alla consegna anticipata del servizio, deducendone l’illegittimità derivata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni di irricevibilità e inammissibilità sollevate dalla difesa comunale, giudicando il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, infondato nel merito.
Il nodo giuridico è la distinzione tra applicazione della tariffa e sua utilizzazione ai fini della stima. Il Comune non ha applicato le tariffe regionali né ha deciso quali tariffe imporre, ma le ha prese in considerazione per calcolare l’importo a base d’asta in modo complessivo, non rispetto alla singola tariffa. Il disciplinare precisa che la gara prevede una soglia minima di € 3,50 a garanzia della copertura degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera.
Su questa linea il Tribunale richiama il Consiglio di Stato n. 8225 del 23 ottobre 2025, che confermando una precedente pronuncia di questo stesso TAR aveva chiarito come la stazione appaltante avesse considerato un dato mediano delle tariffe differenziate per taglia. In quella prospettiva la circostanza che siano ospitati cani di taglia diversa da quella assunta a base della valutazione non è decisiva: si tratta di stima, strutturalmente fondata su previsioni non certe. Del resto la nozione di taglia “gigante” è utilizzata nel regolamento regionale n. 1 del 2021 ai fini dell’apporto alimentare, non ai fini tariffari.
Il dato mediano trova conferma nel riscontro della Polizia locale, secondo cui i cani già ospitati nell’attuale canile sono per la maggior parte di taglia media, circostanza che rende immune da censure l’utilizzo di un valore medio ai fini del calcolo del valore complessivo della gara.
Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, non è dunque idoneo a veicolare un giudizio di irragionevolezza della stima operata dalla stazione appaltante. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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