Piano cave, ricorso collettivo e cumulativo inammissibile per disomogeneità degli ambiti (Cons. Stato n. 5912 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Piano cave è un atto plurimo, scindibile in tanti provvedimenti quanti sono gli ambiti territoriali estrattivi definiti, ciascuno dotato di una propria disciplina e frutto di un iter contestuale ma autonomo. Ne consegue che il ricorso collettivo e cumulativo avverso le previsioni relative ad ambiti diversi è inammissibile, non sussistendo né l’identità delle situazioni sostanziali e processuali — domande identiche nell’oggetto, atti di medesimo contenuto e censurati per gli stessi motivi — né un’unica ratio demolitoria. È irrilevante, a tal fine, che una società sia interamente partecipata dall’altra: si tratta di soggetti distinti, titolari di ambiti differenti, privi di legittimazione reciproca. È inoltre inammissibile per genericità il motivo che contesti il difetto di riscontro alle osservazioni procedimentali senza indicare in quali punti e sotto quale profilo le amministrazioni abbiano omesso di controdedurre.
Il Fatto
Nel 2021 la Provincia ha adottato la proposta del nuovo Piano cave; nel gennaio 2024 il Consiglio regionale lo ha approvato con propria delibera. Due società riconducibili al medesimo gruppo hanno impugnato dinanzi al TAR Lombardia la delibera regionale di approvazione e gli atti provinciali e di Giunta che avevano trasmesso la proposta, lamentando vizi relativi a quattro distinti ambiti territoriali estrattivi.
Il giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso inammissibile: il Piano sarebbe atto plurimo, scindibile per schede d’ambito, e il gravame era stato proposto sia collettivamente sia cumulativamente su ambiti diversi e con censure differenti. Il sesto motivo è stato ritenuto generico. Le società hanno appellato la sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello e conferma la declaratoria di inammissibilità. Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio, la Corte rileva che dal verbale dell’udienza risulta l’avviso ex art. 73, co. 3, cod. proc. amm. sulla questione in rito e che i difensori delle appellanti erano presenti e avevano depositato istanza di passaggio in decisione: nessuna lesione del diritto di difesa si è verificata.
Sul ricorso cumulativo, il Collegio ribadisce che il Piano cave è atto plurimo, scindibile in tanti provvedimenti quanti sono gli ambiti territoriali estrattivi, ciascuno con disciplina propria, esito di un procedimento contestuale ma autonomo. Le censure hanno investito ambiti completamente diversi con vizi differenti, senza che sia ricostruibile un’unica ratio demolitoria. La trattazione congiunta resta quindi preclusa.
Analogamente infondato è il motivo sul ricorso collettivo. La giurisprudenza richiede, oltre all’assenza di conflitto di interessi anche solo potenziale, l’identità delle situazioni sostanziali e processuali (Cons. Stato, Sez. III, n. 9302 del 2025). Nel caso di specie un ambito appartiene esclusivamente a una società e gli altri alla controllante: la partecipazione totalitaria non cancella la distinta soggettività, né attribuisce alla prima legittimazione sulle previsioni di pertinenza della seconda.
Quanto al motivo sul difetto di motivazione delle controdeduzioni alle osservazioni, la Corte conferma l’inammissibilità per genericità: pur sussistendo l’obbligo delle amministrazioni di motivare sulle osservazioni, le appellanti non hanno indicato in quali punti e sotto quale profilo gli enti abbiano omesso di rispondere, limitandosi ad affermare l’insufficienza o l’inconferenza dei riscontri.
L’appello è dunque respinto, con conferma dell’inammissibilità del ricorso di primo grado e compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite, in ragione della complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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