Illegittime le limitazioni del PIAO alla mobilità ex art. 3, comma 2, d.l. n. 25/2025 per dirigenti in comando (TAR Sardegna n. 633 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La previsione di un atto di macro-organizzazione (PIAO) che circoscrive l’ambito soggettivo di una procedura di inquadramento, escludendo il personale con qualifica dirigenziale, è illegittima quando la norma di legge, quale l’art. 3, comma 2, d.l. n. 25/2025, non contiene detta esclusione. Il requisito del maturato servizio in posizione di comando, in assenza di una diversa espressa previsione normativa, deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di partecipazione, non già a una data anteriore individuata dall’amministrazione. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo laddove la contestazione riguardi la legittimità di previsioni di un atto di macro-organizzazione, in quanto espressione di potere pubblicistico.
Il Fatto
Un dipendente con qualifica di dirigente, in comando presso l’amministrazione regionale sin dal settembre 2024, presentava istanza di inquadramento nei ruoli regionali ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.l. n. 25/2025, che prevede per l’anno 2025 l’inquadramento del personale di altre amministrazioni in posizione di comando che ne faccia richiesta. L’amministrazione, con determinazione del dicembre 2025, escludeva il ricorrente dalla procedura, ritenendolo privo dei requisiti previsti dal PIAO 2025-2027. Tale atto, nel dettaglio, limitava l’accesso alla procedura al solo personale che non avesse qualifica dirigenziale e che avesse maturato i dodici mesi di comando alla data di entrata in vigore della legge di conversione, e non alla data della domanda.
La Motivazione della Corte
Il TAR respinge le eccezioni preliminari, affermando la giurisdizione amministrativa. La cognizione del giudice ordinario per le controversie in materia di mobilità tra pubbliche amministrazioni non ricorre quando l’oggetto del contendere è la legittimità delle scelte discrezionali dell’amministrazione, assunte con atti di macro-organizzazione, che stabiliscono condizioni di partecipazione più restrittive di quelle legali. In tal caso, il petitum sostanziale attiene alla fase prodromica alla costituzione del rapporto di lavoro e la posizione vantata dal privato è di interesse legittimo.
Nel merito, il Collegio ritiene fondato il primo motivo di ricorso. Il punto 3.3.5., lett. a) del PIAO, che esclude i dirigenti, si pone in contrasto con l’art. 3, comma 2, d.l. n. 25/2025. Le nozioni di “area funzionale” e “posizione economica” non sono, di per sé, incompatibili con la qualifica dirigenziale. Le disposizioni del decreto-legge, quali principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 Cost., si impongono anche alla Regione autonoma, la cui competenza legislativa primaria deve rispettare le norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. L’esclusione dei dirigenti è inoltre irragionevole, poiché la novella del 2025 non ha inciso sulle nozioni di “posizione di comando” e “area funzionale”, già applicate dall’amministrazione regionale in passato anche a procedure per il personale dirigenziale.
Il Collegio accoglie anche il secondo motivo, relativo alla previsione di cui al punto 3.3.5., lett. c) del PIAO, che richiede il requisito dei dodici mesi di comando maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 25/2025. In assenza di una espressa previsione normativa, la disposizione va interpretata nel senso che il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di mobilità, come confermato dalla disciplina a regime di cui all’art. 30, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001. Per ragioni logiche, sistematiche ed equitative, tale interpretazione vale anche per la disciplina transitoria. Assorbito il terzo motivo, il ricorso è accolto e il PIAO è annullato nella parte impugnata.
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Nota della Redazione
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