Ottemperanza improcedibile per sopravvenuto riesercizio del potere amministrativo (TAR Sicilia n. 1758 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso diviene improcedibile quando l’Amministrazione, in corso di causa, adotti il provvedimento conclusivo del procedimento nell’esercizio del potere che la sentenza da eseguire ha espressamente fatto salvo. La legittimità di tale nuovo provvedimento esula dall’oggetto del giudizio di ottemperanza, restando impugnabile in via autonoma. I limiti oggettivi del giudicato amministrativo di annullamento sono ancorati ai soli vizi ritenuti sussistenti dal giudice in motivazione: non si estendono alle questioni deducibili e non esaminate. Ne consegue che l’Amministrazione può riesercitare la propria attività valutativa, e in particolare integrare le ragioni del diniego nei profili in cui la sentenza abbia ravvisato la carenza di motivazione. La soccombenza del Comune permane, ai fini delle spese, quando il provvedimento conclusivo sia adottato dopo l’introduzione del giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 2905/2025 del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, pubblicata il 14 ottobre 2025 e passata in giudicato. Quel giudizio aveva annullato il provvedimento con cui il Comune aveva espresso diniego sulla richiesta di permesso di costruire, sul presupposto dell’incompatibilità tra una destinazione esclusivamente commerciale dell’edificio e la destinazione residenziale di zona.
La ricorrente ha dedotto che, nonostante la diffida, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato, e ha chiesto la declaratoria di nullità del successivo diniego, adottato dopo la notifica del ricorso e ritenuto elusivo. Il Comune ha sostenuto di aver riesercitato il potere entro l’ambito tracciato dalla sentenza, comunicando in corso di causa il provvedimento conclusivo del procedimento. La causa è stata trattenuta in decisione previo avviso alle parti in ordine alla possibile improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude, in via preliminare, la nullità del provvedimento di diniego comunicato dopo l’avvio del giudizio. La sentenza di ottemperanza aveva censurato il primo diniego per la non corretta lettura e applicazione dell’art. 60 del regolamento edilizio comunale, che non vieta nelle zone C1 gli insediamenti commerciali, complementari alla destinazione residenziale prevalente. Aveva inoltre rilevato la carenza di motivazione quanto al contrasto con non meglio precisati parametri di legge e ai presupposti di cui all’art. 20 della legge regionale n. 16/2016.
Con il provvedimento successivo l’Amministrazione ha integrato le ragioni del diniego proprio nei profili per i quali la sentenza aveva ravvisato il difetto motivazionale. Ha quindi riesercitato il potere amministrativo entro l’ambito delineato dalla sentenza, secondo la clausola che aveva fatto “salvi gli ulteriori provvedimenti”.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui la regola del giudicato che copre il dedotto e il deducibile si declina nel processo amministrativo di annullamento in termini molto limitati. Cita Cons. Stato, Sez. IV, n. 457 del 2019 e Cons. Stato, Sez. V, n. 1058 del 2012, per cui il giudicato si forma con esclusivo riferimento ai vizi dell’atto ritenuti sussistenti alla stregua dei motivi dedotti. Richiama altresì Cons. Stato n. 1321 del 2019, secondo cui i limiti oggettivi del giudicato amministrativo sono ancorati agli specifici argomenti di fatto e di diritto che integrano la violazione accertata.
Non può quindi ritenersi che il giudicato investa profili di legittimità non esaminati in sentenza. Su questa base il Collegio prende atto della improcedibilità del ricorso per sopravvenuta adozione, in corso di causa, del provvedimento conclusivo del procedimento, la cui legittimità esula dall’oggetto del giudizio.
Le spese sono compensate tra le parti nella misura di metà, in considerazione dello svolgimento della vicenda procedimentale e della definizione in rito. La restante parte, liquidata secondo la non complessità delle questioni, è posta a carico del Comune per la regola della soccombenza, essendo il provvedimento conclusivo intervenuto solo in data successiva all’introduzione del giudizio.
Nota della Redazione
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