Case funerarie: limitazione localizzativa necessaria e motivata (Cons. Stato n. 5910 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La localizzazione delle case funerarie sul territorio comunale non può essere esclusa in via generale per intere zone urbanistiche. La limitazione a determinati ambiti circoscritti è ammissibile solo se sorretta da specifici motivi di carattere igienico-sanitario, ambientale, storico-artistico, urbanistico o architettonico, resi espliciti nella motivazione dell’atto regolamentare e dei singoli provvedimenti applicativi. La norma del regolamento urbanistico edilizio che circoscrive la realizzazione dell’opera a un solo sotto-ambito di zona è immediatamente lesiva e va impugnata nel termine decadenziale, trattandosi di prescrizione conformativa dello ius aedificandi. È ammissibile il ricorso collettivo quando fra le posizioni dei ricorrenti vi sia piena convergenza di interessi e non conflitto, anche potenziale.
Il Fatto
Il Comune ha introdotto nell’ambito del proprio RUE una norma che riserva la realizzazione delle case del commiato alla sola zona “D.2” del P.R.G., escludendo le restanti zone. Una società e le promittenti venditrici di un immobile ubicato in zona “D.1”, destinato a casa funeraria, hanno impugnato dinanzi al TAR la deliberazione consiliare di modifica regolamentare e, con motivi aggiunti, il parere tecnico negativo e il conseguente diniego di permesso di costruire.
Il TAR ha respinto le eccezioni pregiudiziali, ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti e ha annullato la norma regolamentare. Il Comune ha proposto appello articolando cinque motivi, contestando l’ammissibilità del ricorso collettivo e della impugnazione del regolamento, oltre alla ritenuta irragionevolezza della scelta localizzativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge integralmente l’appello. Quanto al ricorso collettivo, il Consiglio conferma che tra promittenti venditrici e promissaria acquirente sussiste identità sostanziale di posizioni: l’accoglimento soddisfa pienamente l’interesse di entrambe, non emergendo alcun conflitto nemmeno potenziale.
Sull’impugnabilità del regolamento, l’appellante omette di considerare che i motivi aggiunti hanno riproposto le censure avverso la stessa norma regolamentare. Nel processo amministrativo l’individuazione degli atti impugnati non dipende dalla sola epigrafe, ma dalla effettiva volontà del ricorrente desumibile dal tenore complessivo del gravame. Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui rientrano nell’impugnativa tutti gli atti che, pur non indicati espressamente, costituiscono oggetto delle doglianze.
Nel merito, il Consiglio distingue fra norme che stabiliscono in via immediata le potenzialità edificatorie del territorio, soggette a impugnativa immediata, e prescrizioni di dettaglio destinate a regolare la futura attività edilizia, censurabili con l’atto applicativo. La norma che circoscrive la localizzazione delle case funerarie alla sola zona “D.2” ha carattere immediatamente lesivo per chi è proprietario dell’area interessata dal divieto.
Quanto al merito della scelta pianificatoria, il Collegio richiama la propria sentenza n. 315 del 14 gennaio 2026 e la disciplina dell’art. 37, comma 4, legge regionale: nelle zone diverse dalle A e B la realizzazione non può essere esclusa tout court, ma limitata ad ambiti circoscritti o a singoli immobili in presenza di specifica motivazione. Dai provvedimenti impugnati non emergono i motivi tipizzati richiesti dalla legge regionale. Il quinto motivo, fondato sul presupposto dell’accoglimento dei precedenti, resta assorbito nella reiezione. L’appello è respinto, con condanna del Comune alle spese del grado.
Nota della Redazione
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