Lesione del diritto di difesa per atti stralciati con rinvio al TAR (Cons. Stato n. 5911 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo che accoglie l’eccezione di tardività di una produzione documentale e ne dispone lo stralcio dal fascicolo non può poi porre a fondamento della decisione il contenuto di quella stessa produzione. Ove lo faccia, lede il diritto di difesa e il principio del contraddittorio, impedendo alla parte di impugnare con motivi aggiunti l’atto utilizzato. Ricorre, pertanto, l’ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. La rimessione può essere disposta anche d’ufficio, senza avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., e anche se l’appellante abbia chiesto l’accertamento nel merito: il giudice che accoglie il motivo condizionante il regime dell’azione non è vincolato al petitum quanto alle conseguenze processuali.
Il Fatto
La società appellante, titolare di concessioni minerarie e proprietaria delle strutture aziendali site nel territorio di un Comune campano, ha impugnato davanti al TAR Campania gli atti finalizzati alla localizzazione di un centro di raccolta di rifiuti urbani e assimilabili differenziati in zona di protezione ambientale. La società ha lamentato la mancata considerazione del vincolo a tutela del patrimonio minerario e idrominerario, la lesione del giusto procedimento e la mancata acquisizione dei pareri degli uffici regionali preposti alla tutela delle acque.
Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, anche sulla base della valutazione di compatibilità contenuta in una determinazione dell’Ente d’Ambito, che era stata depositata tardivamente e stralciata dal fascicolo. La società ha proposto appello per la riforma della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il primo motivo di gravame, che denuncia la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Il giudice di primo grado, in prossimità dell’udienza, aveva accolto l’eccezione di tardività del deposito documentale operato dall’Ente d’Ambito, disponendo lo stralcio delle determine dal fascicolo. Nel contempo, la società aveva chiesto in via subordinata un rinvio della discussione per proporre motivi aggiunti, non essendo ancora decorso il termine per impugnare quegli atti.
La Corte rileva una contraddizione logica insanabile. Esclusa la produzione tardiva, il giudice non avrebbe potuto utilizzarla; qualificatala invece come rilevante, avrebbe dovuto consentirne l’impugnazione, come espressamente richiesto. La sentenza impugnata ha fatto espresso riferimento alla determinazione n. 99 del 3 maggio 2024 e alla valutazione di compatibilità in essa contenuta, rispetto alla quale la società non ha potuto esercitare il diritto di difesa. Non regge la tesi difensiva del Comune, secondo cui il TAR avrebbe fatto proprie le argomentazioni defensionali dell’Ente d’Ambito: la motivazione richiama direttamente il provvedimento.
Integrata la lesione del diritto di difesa, ricorrono i presupposti per la rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. Il Collegio sottolinea che l’annullamento con rinvio può essere disposto anche senza previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. e anche laddove l’appellante abbia chiesto di accertare la fondatezza nel merito in appello. Il giudice che accolga il motivo condizionante il regime dell’azione, infatti, non è vincolato al petitum della parte quanto alle conseguenze processuali, e l’esito non deriva da una questione rilevata d’ufficio, ma dall’accoglimento della censura dedotta.
La Corte richiama sul punto i propri precedenti (Sez. V n. 3456 del 2025; Sez. III n. 2340 del 2025). In conclusione, assorbite le altre censure, l’appello è accolto e la sentenza impugnata annullata, con rimessione della causa dinanzi al TAR Campania, presso cui il giudizio va riassunto nel termine perentorio di novanta giorni. La Corte segnala l’opportunità di trattazione congiunta con il ricorso pendente davanti al medesimo TAR, avente ad oggetto le medesime determinazioni. Le spese dei due gradi sono compensate in ragione della pronuncia soltanto in rito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.