Giudicato amministrativo conformativo e precarietà del chiosco in legno lamellare (C.G.A.R.S. n. 186 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello che respinga il gravame dell’Amministrazione, formulando riserve sulla qualificazione posta a base della decisione di primo grado e facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione volti agli accertamenti necessari, esprime un giudicato conformativo e non un giudicato di mero annullamento: essa impone all’Amministrazione un supplemento istruttorio e non le preclude il riesercizio del potere. La precarietà di un manufatto destinato a commercio su aree pubbliche si valuta su criteri oggettivi, legati ai materiali e alle tecniche costruttive, e non alla durata delle esigenze che l’opera è chiamata a soddisfare. La legittimità del provvedimento si apprezza alla stregua del principio tempus regit actum, con la conseguenza che il parere dell’organo sanitario può essere sostituito dalle asseverazioni di un progettista abilitato se la normativa sopravvenuta lo consente.
Il Fatto
La vicenda riguarda un’attività di vendita di prodotti ortofrutticoli esercitata su area pubblica in un Comune siciliano. Con delibera consiliare del 2005 l’Amministrazione modificava il regolamento per il commercio su aree pubbliche e autorizzava l’installazione di un chiosco con struttura precaria su area già occupata dall’esercente. I provvedimenti venivano impugnati dal proprietario di un immobile prospiciente, che otteneva l’annullamento in primo grado nel 2011, per la ritenuta occupazione del marciapiede e per la qualificazione del manufatto come non precario.
Investito dell’appello del Comune, il giudice amministrativo di secondo grado respingeva il gravame ma dubitava della classificazione della strada, ritenendo possibile una diversa tipologia, e faceva salvi ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione volti agli accertamenti necessari. Il Comune riapriva l’istruttoria, rideterminava la classificazione della via e, nel 2014, revocava la dismissione e reiterava il titolo autorizzativo. Il vicino impugnava i nuovi atti e il TAR Sicilia li annullava nel 2022. Propone appello l’esercente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il perimetro del giudicato formatosi nel precedente ciclo. Esso non era di mero annullamento: la formula con cui si facevano salvi ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione non è clausola di stile, ma indicazione procedimentale che rimetteva all’Amministrazione il compito di verificare, con supplemento istruttorio, la classificazione della strada e la compatibilità dell’opera. Ne deriva che l’operato del 2014 non è elusivo, ma puntuale ottemperanza alle indicazioni ricevute.
Quanto alla natura del chiosco, la sentenza impugnata è superata da due rilievi fattuali emersi nella rinnovata istruttoria. Il manufatto non insiste sul marciapiede, ma sulla carreggiata in area laterale che non interferisce con la circolazione: cambia così il quadro normativo di riferimento nell’ambito dell’art. 20 cod. strada. La precarietà va poi accertata su basi oggettive: il chiosco è in legno lamellare, con struttura facilmente scomponibile e rimovibile mediante mero smontaggio, senza demolizione. Tale caratteristica integra il requisito richiesto, secondo l’orientamento richiamato, e rende l’opera assentibile con la procedura semplificata della L.R. n. 37/1985.
È fondato anche il motivo sul parere dell’organo sanitario. I provvedimenti impugnati risalgono al 2014 e a quella data era vigente l’art. 96 della L.R. n. 11/2010, che consente di sostituire il parere con atti e asseverazioni di un progettista abilitato. In applicazione del principio tempus regit actum, l’Amministrazione ha legittimamente proceduto senza acquisire un parere non più indefettibile.
La sentenza appellata va dunque riformata: essa muove da una lettura restrittiva del giudicato del 2013, che conteneva un impulso conformativo correttamente eseguito. Gli atti del 2014, basati su istruttoria completa, sono immuni dai vizi riscontrati. L’appello è accolto e il ricorso di primo grado, con i motivi aggiunti, è respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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