Carta del docente per i precari: l’ottemperanza non richiede la spedizione in forma esecutiva (TAR Molise n. 39 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce al docente supplente il diritto alla carta del docente costituisce titolo idoneo per l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., trattandosi di obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Per l’esecuzione della sentenza non è più richiesta la spedizione in forma esecutiva, essendo sufficiente la notifica del titolo in copia attestata conforme all’originale ai sensi della novellata disciplina dell’art. 475 cod. proc. civ., applicabile alle sentenze del giudice ordinario dal 28 febbraio 2023.

Il Fatto

Una docente, titolare di supplenze per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, aveva ottenuto dal Tribunale di Campobasso il riconoscimento del diritto alla carta elettronica del docente, con la condanna dell’amministrazione ad accreditare la somma di euro 1.500,00. La sentenza di primo grado, appellata dalla sola ricorrente limitatamente al capo sulle spese, era stata confermata dalla Corte d’Appello di Campobasso. Rimasta inadempiuta l’amministrazione, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, accertando il passaggio in giudicato dei capi della sentenza diversi da quelli sulle spese, e rilevando che la notifica dell’atto in copia conforme all’indirizzo PEC dell’amministrazione integra le formalità richieste per l’esecuzione. Sul punto, il Collegio richiama le modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. introdotte dal d.lgs. 149/2022, che dal 28 febbraio 2023 hanno eliminato l’obbligo di spedizione del titolo in forma esecutiva per le sentenze del giudice ordinario.

Nel merito, il Tribunale ha accertato il diritto della ricorrente alla somma di euro 1.500,00, corrispondente a quanto liquidato nel giudizio di merito, ed ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al pagamento nel termine di 40 giorni. Per il caso di perdurante inottemperanza, è stato nominato un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della competente Direzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il Collegio ha infine liquidato le spese di lite, ponendole a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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