Variante urbanistica e polo logistico: priorità della scelta consiliare sull’istanza SUAP (Cons. Stato n. 5739 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di variante urbanistica richiesta per la realizzazione di un polo logistico, la competenza a pronunciarsi spetta in via esclusiva al Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 267/2000, che riserva all’organo consiliare i piani territoriali e urbanistici. L’attivazione del modulo procedimentale del SUAP non fa venir meno tale competenza, né la pendenza del procedimento di V.A.S. impedisce al Consiglio di deliberare sulla necessaria modifica della destinazione urbanistica. L’approvazione della variante si pone, sul piano logico e giuridico, come presupposto prioritario rispetto a ogni valutazione di sostenibilità ambientale dell’intervento. Le scelte di pianificazione costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo arbitrarietà o manifesta irragionevolezza. La responsabilità aquiliana della Pubblica Amministrazione richiede la prova del danno, dell’ingiustizia, del nesso causale e dell’elemento soggettivo.

Il Fatto

I proprietari di un’area agricola situata in una frazione di un Comune lombardo stipulano con una società un contratto preliminare di vendita, finalizzato alla realizzazione di un polo logistico. Presentano dapprima istanza di riclassificazione dell’area come produttiva e poi domanda al SUAP per un insediamento logistico in variante al P.G.T., con contestuale avvio dei procedimenti di V.A.S. e di P.A.U.R.

Il Comune, dopo aver adottato il nuovo P.G.T. che conferma la destinazione agricola, esprime orientamento negativo sul progetto e interrompe il procedimento SUAP; la Regione archivia l’istanza di P.A.U.R. Il TAR Lombardia respinge il ricorso e i motivi aggiunti, compensando le spese. I proprietari appellano, deducendo incompetenza del Consiglio, inversione procedimentale, violazione dell’affidamento e omessa pronuncia sul risarcimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la dedotta incompetenza del Consiglio comunale. L’attivazione del modulo del SUAP non priva l’organo consiliare della competenza a pronunciarsi sulle varianti urbanistiche: l’art. 42, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 267/2000 riserva in via esclusiva al Consiglio i piani territoriali e urbanistici. La pendenza della V.A.S. non impedisce la deliberazione sulla variante, che si presenta come logicamente e giuridicamente prioritaria rispetto alla valutazione di sostenibilità ambientale del polo logistico.

Quanto alla pretesa inversione procedimentale, la Corte esclude che la convocazione della Conferenza di servizi abbia vincolato la conclusione del procedimento di V.A.S. La modifica della destinazione urbanistica costituiva il presupposto giuridico necessario di ogni successiva valutazione ambientale: non avrebbe avuto senso verificare la sostenibilità di un intervento prescindendo dall’ammissibilità della variante. Non sussiste violazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali, poiché ai dirigenti spettano funzioni gestionali da esercitare nell’ambito dei piani approvati dagli organi di governo.

Sul merito delle scelte di pianificazione, il Collegio ribadisce l’ampio margine di discrezionalità dell’Amministrazione e la natura estrinseca del sindacato giurisdizionale, limitato al riscontro di palesi profili di illogicità e irrazionalità, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 5719 del 2025 e sez. VII n. 7331 del 2024. La deliberazione consiliare ha individuato esigenze di tutela ambientale e criticità viabilistiche sulla strada provinciale quali ragioni ostative alla modifica, valutazioni non sindacabili. Quanto all’affidamento, la precedente deliberazione di Giunta non assumeva determinazioni definitive, configurandosi come atto di natura organizzativa e di impulso procedimentale, privo di effetti giuridici diretti nella sfera degli appellanti.

La Corte respinge infine la domanda risarcitoria. La responsabilità da lesione di interessi legittimi ha natura aquiliana e richiede gli elementi oggettivi (danno, ingiustizia, nesso causale) e soggettivi (dolo o colpa), secondo Cons. Stato, sez. IV, n. 6958 del 2023. Non è stata dimostrata l’adozione di atti in violazione di norme né la lesione della posizione soggettiva degli appellanti. Al momento della stipula del contratto preliminare, condizionato all’esito di valutazioni discrezionali, nessun legittimo affidamento poteva essere vantato sulla modifica della destinazione urbanistica. Le conseguenze economiche della rinuncia a un contributo agricolo restano valutazioni personali, non imputabili alle Amministrazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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