Terzo condono in area vincolata: preclusione anche per vincoli relativi (TAR Sicilia n. 2420 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 preclude la sanatoria delle opere realizzate su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico istituito prima della loro esecuzione, senza distinguere tra inedificabilità assoluta e relativa. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, l.r. Sicilia n. 19/2021, pronunciata con Corte cost. n. 252/2022, ha ripristinato la piena operatività dell’art. 24 l.r. Sicilia n. 15/2004 e, con essa, l’integrale applicazione della disciplina statale. Ne consegue la natura vincolata del parere dell’autorità di tutela e del conseguente diniego comunale, con irrilevanza del difetto di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990.
Il Fatto
La ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante di due società semplici, aveva presentato nel dicembre 2004 istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003 per opere realizzate in difformità dal titolo abilitativo: volumi interrati in ampliamento, cambio di destinazione d’uso di magazzini e diversa distribuzione degli spazi interni.
Dopo quasi vent’anni, la Soprintendenza competente ha espresso parere contrario alla sanatoria, ritenendo sussistente il grave danno in area di interesse paesaggistico, e ha ordinato la rimessione in pristino. Il Comune ha poi rigettato l’istanza di condono in conformità al parere. La ricorrente ha impugnato la nota soprintendenziale, la circolare regionale richiamata e, con motivi aggiunti, il diniego comunale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto la tesi dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono. Il Collegio osserva che l’art. 32, comma 1, l. n. 47/1985, richiamato dall’art. 32, comma 27, d.l. n. 269/2003, configura un silenzio-rifiuto impugnabile, non un’ipotesi di assenso tacito. La previsione dell’art. 46 l.r. Sicilia n. 17/2004 riguardava le sole autorizzazioni ad eseguire opere future e non è applicabile ai nulla osta rilasciati in sanatoria né è suscettibile di interpretazione analogica.
Quanto all’art. 29 l.r. Sicilia n. 7/2019, il Collegio esclude che la normativa regionale abbia reintrodotto il silenzio assenso sui titoli paesaggistici. La materia resta attratta dall’art. 20 l. n. 241/1990, di immediata applicazione in ambito regionale secondo Corte cost. n. 155/2021, e il paesaggio è componente dell’ambiente ai sensi di Corte cost. n. 160/2021. Il meccanismo di cui all’art. 17, comma 6, l.r. n. 4/2003 non è estensibile al terzo condono, stante la specialità del procedimento.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce l’evoluzione della disciplina. L’art. 33 l. n. 47/1985 considerava ostativa la sola inedificabilità assoluta. Il terzo condono ha irrigidito il regime: l’art. 32, comma 27, lett. d) non riproduce l’inciso “qualora questi comportino inedificabilità”, rendendo l’anteriorità del vincolo condizione ostativa a prescindere dal suo carattere assoluto o relativo. Non sono sanabili le nuove superfici e volumetrie realizzate in area vincolata.
Il quadro non muta in Sicilia. La l.r. n. 19/2021 aveva ridimensionato il rinvio statale, ma la Corte cost. n. 252/2022 ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per contrasto con norme di grande riforma economico-sociale, ripristinando l’art. 24 l.r. n. 15/2004. Correttamente, dunque, la Regione ha ribadito l’applicazione della normativa statale con la circolare n. 2/2022. Superato resta il parere C.G.A.R.S. n. 291/10 del 2012, come affermato da Cons. giust. amm. Sicilia n. 836/2023.
Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che le opere risalgono al 2003, quando sull’area insisteva già il vincolo paesaggistico del D.P.R.S. n. 5098/S/G del 7 settembre 1966, confermato e integrato dal D.A. 23 febbraio 2001. L’abuso, inoltre, consiste nella realizzazione di un vano cucina, riconducibile alla tipologia n. 2 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, esclusa dal perimetro del condono. Il parere dell’autorità di tutela è pertanto vincolato e la preclusione è assoluta, senza necessità di valutare il concreto impatto paesaggistico.
Da ciò deriva la dequotazione del vizio partecipativo. La natura vincolata del diniego esclude l’obbligo di preavviso di rigetto e rende applicabile l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990. Il terzo periodo della medesima disposizione, che richiama il solo secondo periodo, opera esclusivamente per i provvedimenti discrezionali. Il ricorso e i motivi aggiunti sono rigettati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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