Potere extra ordinem del Sindaco e attualità del pericolo (Cons. Stato n. 5738 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decorso del tempo non consuma il potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente. Ai fini della legittimità del provvedimento adottato ex art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 rileva esclusivamente la sussistenza e l’attualità del pericolo al momento dell’emanazione, e non la circostanza che la situazione di rischio sia preesistente, prevedibile o perfino imputabile all’amministrazione. Il sindacato giurisdizionale, avendo riguardo alla legittimità originaria, non può tener conto del mancato sviluppo del pericolo nel tempo. Non sussiste l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, essendo le regole del contraddittorio procedimentale incompatibili con l’urgenza del provvedere.
Il Fatto
Un’ordinanza sindacale contingibile e urgente ha disposto la realizzazione di misure cautelari di puntellamento e la demolizione totale di un fabbricato pericolante prospiciente la via pubblica. L’immobile, di cui la ricorrente è coerede, era stato dalla stessa segnalato come inagibile sin dal 2017 per lesioni alle strutture verticali.
Il TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con la sentenza n. 643 del 2025, ha dichiarato cessata la materia del contendere su un primo ricorso — essendo stata la relativa ordinanza annullata in autotutela — e ha respinto il secondo, relativo all’ordinanza del 2023. La proprietaria ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 54 del t.u.e.l., il difetto dei presupposti e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma la legittimità dell’ordinanza. Quanto al primo motivo, la condizione di pericolosità dell’immobile è ritenuta incontroversa: la relazione tecnica evidenzia un manufatto vistosamente inclinato, con ampie lesioni alla base dei setti murari, in completo stato di abbandono. La lettura della pericolosità “ad occhio nudo” non esprime una disamina insufficiente, ma l’evidenza delle lesioni.
La Corte ricostruisce i presupposti del potere extra ordinem: la contingibilità, intesa come necessità che implica l’insussistenza o l’inadeguatezza dei rimedi tipici, e l’urgenza, consistente nella materiale impossibilità di differire l’intervento. Sul punto richiama Cons. Stato, IV, 16 gennaio 2026, n. 353 e IV, 2 dicembre 2025, n. 9483.
Il secondo motivo è infondato. Il decorso del tempo tra l’emanazione e l’esecuzione non fa venir meno l’urgenza. Il presupposto della situazione eccezionale va interpretato non in senso estrinseco — preesistenza o novità dell’evento — ma intrinseco: rileva la necessità attuale di intervenire, a prescindere dalla prevedibilità e dall’imputabilità del pericolo all’amministrazione stessa, come affermato da Cons. Stato, II, 22 luglio 2019, n. 5150. Il pericolo va valutato con riferimento al momento dell’adozione, poiché il sindacato di legittimità ha riguardo alla situazione originaria.
Quanto al terzo motivo, la Corte esclude l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento per le ordinanze contingibili e urgenti, incompatibile con l’urgenza del provvedere e con la perdurante attualità dello stato di pericolo, richiamando Cons. Stato, IV, 23 maggio 2025, n. 4511. L’amministrazione non ha confuso i due procedimenti: ha tratto argomento dalla precedente comunicazione solo per desumere la consapevolezza della ricorrente.
È dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Aterp Calabria, estranea alla controversia. Le spese di giudizio sono integralmente compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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