Eccezioni di rito rilevabili d’ufficio in appello e allegati obbligatori del PUC (Cons. Stato n. 5709 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di mancata pronuncia del giudice di primo grado sull’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione o di interesse, non si forma il giudicato interno e il giudice di appello ha il potere di rilevare d’ufficio l’esistenza dei presupposti e delle condizioni dell’azione. L’unico limite positivo a tale rilievo officioso è costituito dal difetto di giurisdizione, rilevabile nei giudizi di impugnazione solo se dedotto con specifico motivo ai sensi dell’art. 9 c.p.a. L’omessa allegazione di un elaborato tecnico del PUC non è di per sé idonea a determinare l’annullamento in parte qua del piano, dovendo il ricorrente dimostrare la rilevanza della omissione rispetto alla lesione della propria posizione giuridica soggettiva. Le censure sulla competenza del segretario comunale ad adottare la VAS sono infondate, poiché le funzioni del segretario non sono limitate a quelle istituzionali ma si estendono a quelle attribuitegli dallo statuto, dai regolamenti o dal sindaco ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. d), d.lgs. n. 267/2000.
Il Fatto
Il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante di una società, ha impugnato davanti al TAR Campania – sezione staccata di Salerno la deliberazione consiliare di approvazione del PUC comunale, la deliberazione di Giunta di esame delle osservazioni e il decreto provinciale di approvazione della VAS. La contestazione riguardava la parte in cui il piano non ha riconosciuto la destinazione urbanistica B4 ad un’area di proprietà, classificata come zona E1, adiacente a un capannone industriale.
Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso con sentenza n. 300/2024, compensando le spese. L’appellante ha contestato la decisione sotto diversi profili. Il Comune e la Provincia si sono costituiti per resistere. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di legittimazione e di interesse, eccezione non esaminata dal TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione di rito, rilevando che il TAR ha respinto il ricorso nel merito senza pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità. Richiamando un proprio precedente (Consiglio di Stato, sez. III, 22 gennaio 2019 n. 539), il Consiglio afferma che in tale ipotesi non si forma il giudicato interno e che i presupposti dell’azione possono essere rilevati ex officio in appello, non potendo mai formarsi un giudicato implicito su di essi.
Il Collegio sottolinea la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, da cui discende che l’inoppugnabilità di un atto derivante dalla mancata tempestiva impugnazione è relativa al singolo soggetto interessato a censurarlo. L’unico limite positivo al rilievo officioso è dato dall’art. 9 c.p.a., che preclude la rilevazione del difetto di giurisdizione in appello se non dedotto con specifico motivo. Tale preclusione discende dalla littera legis e non dal giudicato implicito, lasciando spazio al rilievo d’ufficio per ogni altra questione di rito.
Nel merito, l’appellante non ha censurato il capo della sentenza che ha ritenuto legittima la destinazione urbanistica dell’area, essendosi soffermato solo sulle carenze documentali del PUC e sulla dedotta incompetenza del segretario comunale. Il gravame è pertanto inammissibile per difetto di interesse.
Quanto al primo motivo, relativo all’assenza della carta dell’uso agricolo, dell’anagrafe edilizia e della perimetrazione degli insediamenti abusivi ex art. 23 della legge regionale della Campania n. 16/2004, il Collegio rileva che tra gli elaborati approvati figurano la stratificazione storica e l’analisi morfologica dei tessuti insediativi. L’anagrafe edilizia è prevista dal regolamento regionale n. 5/2011 tra gli elaborati conoscitivi, ma non è qualificata come allegato obbligatorio. In ogni caso, l’omessa allegazione di un elaborato obbligatorio non determina l’annullamento se il ricorrente non dimostra la rilevanza della omissione rispetto alla qualificazione urbanistica dell’area.
Il secondo motivo, sull’incompetenza del segretario comunale ad adottare la VAS, è infondato nel merito. L’art. 97, comma 4, lett. d), d.lgs. n. 267/2000 estende le funzioni del segretario a quelle attribuitegli dallo statuto, dai regolamenti o dal sindaco, cosicché il ruolo di Autorità comunale VAS non è incompatibile con il controllo sull’attività amministrativa. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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