Abuso edilizio, ristrutturazione e silenzio sull’accertamento di conformità (TAR Sicilia n. 1062 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in totale difformità o in assenza di permesso di costruire, quando comportino modifica della volumetria complessiva di un edificio esistente e assentito, non ricadono nella disciplina dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, che prevede l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene e dell’area di sedime in caso di inottemperanza, ma in quella dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001, che privilegia la sanzione ripristinatoria e ammette la fiscalizzazione solo in presenza di obiettive difficoltà tecniche di esecuzione. La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non incide sulla validità dell’ordinanza di demolizione, ma ne comporta la mera sospensione dell’esecutività fino alla definizione della domanda di sanatoria. Nel giudizio sul silenzio-rigetto spetta al ricorrente dimostrare la doppia conformità dell’opera, urbanistica ed edilizia, alla disciplina vigente al momento della realizzazione e a quello dell’istanza.

Il Fatto

Un’imprenditrice agricola impugna la determina con cui il Comune ha ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di diciotto manufatti realizzati su terreni agricoli, in assenza o in difformità dei titoli edilizi. Per alcuni di essi, già assentiti in sanatoria, sono contestati successivi ampliamenti abusivi. Il Comune non si è costituito ed è rimasto contumace.

Dopo la notifica del provvedimento, la ricorrente elimina spontaneamente alcuni manufatti e presenta tre istanze di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001; l’Amministrazione non risponde e si forma il silenzio-rigetto. La ricorrente impugna quindi anche il provvedimento tacito con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Sul ricorso introduttivo il Collegio accoglie il primo motivo. Il Comune ha applicato l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 anche agli abusi riscontrati sul manufatto n. 15, che consiste in un ampliamento volumetrico di un fabbricato esistente e provvisto di concessione edilizia. Tale intervento non è qualificabile come nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, ma integra ristrutturazione edilizia ex art. 10, comma 1, lett. c), trattandosi di trasformazione che conduce a un organismo edilizio in parte diverso dal precedente con modifica della volumetria complessiva.

Ne deriva l’inapplicabilità della sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e l’applicazione dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001, che pone come prima opzione la misura ripristinatoria e consente la sanzione pecuniaria solo in caso di difficoltà tecniche esecutive. La determina è quindi annullata nella parte in cui non precisa che, decorso il termine assegnato, operano le conseguenze di cui all’art. 33.

Il secondo e il terzo motivo sono respinti. I manufatti nn. 2 e 12 sono pacificamente realizzati senza titolo e, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale richiamato dal Collegio, l’istanza di sanatoria non incide sulla validità dell’ordinanza di demolizione, ma ne sospende l’esecutività. Il quinto motivo è respinto perché la vasca di accumulo è stata realizzata tra il 2005 e il 2011, mentre la previsione sull’attività edilizia libera di cui all’art. 6, lett. e-sexies), d.P.R. n. 380/2001 è stata introdotta solo con il decreto-legge n. 39/2023: nessuna dimostrazione, inoltre, del rispetto dei limiti di capienza.

Il sesto motivo è infondato. La strada di accesso che si innesta sulla strada statale è privata e insistente su fondo della ricorrente e integra nuova costruzione ex art. 3, lett. e.2) o e.3), d.P.R. n. 380/2001. Salva la competenza dell’ente proprietario della strada statale ad autorizzare l’accesso, il Comune è legittimato a rilasciare il permesso di costruire e, in mancanza, a ingiungere la demolizione.

Sui motivi aggiunti il Collegio accoglie i primi tre. Il primo riguarda il magazzino agricolo: l’art. 19 delle norme di attuazione prevede indici di densità fondiaria solo per l’edilizia residenziale, non per i fabbricati funzionali all’attività agricola. Il secondo attiene alla vasca, ai muri di contenimento e alla strada, opere funzionali all’esercizio agricolo coperte dalla stessa disposizione. Il terzo concerne il manufatto abitativo, che rispetta l’indice di 0,03 mc/mq in virtù della cubatura realizzabile sui terreni dell’azienda. Il silenzio-rigetto è annullato e il provvedimento demolitorio diviene ineseguibile fino alla pronuncia espressa dell’Amministrazione. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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