Archiviazione della pratica di conversione del permesso vale come diniego implicito (Cons. Stato n. 5555 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’archiviazione della pratica di conversione del permesso di soggiorno, una volta portata a conoscenza dell’interessato, integra un provvedimento implicito di rigetto dell’istanza e non un mero silenzio dell’amministrazione. Il diniego implicito è soggetto all’ordinario termine di impugnazione di sessanta giorni, decorrente dalla piena conoscenza dell’atto. Non è pertanto configurabile alcun silenzio-inadempimento giustiziabile, né può assumere rilievo la mancata conclusione di un procedimento solo informalmente avviato, quando l’archiviazione del procedimento formalmente aperto non sia stata revocata.

Il Fatto

Un cittadino straniero ha presentato istanza di conversione del proprio permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. L’amministrazione ha richiesto documentazione integrativa; non avendo ottenuto riscontro, ha archiviato la pratica, dando conto dell’esito nel solo sistema informatico. Successivamente ha comunicato all’interessato una nota che chiariva le richieste in precedenza inoltrate.

Il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR Emilia-Romagna per l’accertamento del silenzio-inadempimento. Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo che l’amministrazione avesse concluso il procedimento con un provvedimento implicito di rigetto, impugnabile a pena di decadenza nel termine di sessanta giorni. Avverso tale decisione è stato proposto appello, respinto in via cautelare con ordinanza n. 30 del 09.01.2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione se l’archiviazione della pratica equivalga a definizione del procedimento mediante atto implicito di diniego, tale da escludere la configurabilità del silenzio. L’appellante sosteneva la violazione degli artt. 2, 3 e 21 septies legge n. 241/1990, per l’omessa adozione di un provvedimento formale e regolarmente notificato nei termini di conclusione del procedimento.

Il Consiglio di Stato condivide l’impostazione del primo giudice. L’amministrazione, in esito al parere dell’Ispettorato del lavoro, ha richiesto la produzione di documentazione ulteriore; non avendo ricevuto alcun riscontro, ha proceduto all’archiviazione della pratica, dandone conto nel sistema informatico secondo la prassi prevista per tale tipologia di procedimenti. Tale condotta è stata poi esplicitata nella nota comunicata all’interessato.

L’archiviazione, per il Collegio, non può avere altro significato che quello di diniego della conversione del titolo di soggiorno, fondato sull’impossibilità di valutare la sussistenza dei presupposti di legge per carenza della documentazione prodotta. Da ciò discende l’insussistenza di un silenzio dell’amministrazione e la necessità di impugnare il provvedimento entro il termine di sessanta giorni, computato quantomeno dalla piena conoscenza dell’atto.

La Corte muove dall’evolversi della vicenda e ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, relativa all’esercizio dell’azione oltre il termine annuale dalla scadenza del termine per provvedere. Il rigetto nel merito assorbe ogni questione preliminare.

Quanto alla prospettazione di un possibile riesame positivo da parte dello Sportello Unico, il Collegio osserva che non risulta revocata l’archiviazione che ha concluso il procedimento formalmente aperto con l’istanza di conversione. Resta impregiudicata la facoltà dell’amministrazione di agire in autotutela, ma la mancata conclusione di un procedimento solo informalmente avviato non configura un silenzio illegittimo e giustiziabile. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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