Ammonimento per violenza domestica e autonomia dall’accertamento penale (TAR Sicilia n. 1312 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento del Questore previsto dall’art. 3 del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per le condotte di violenza domestica è misura di prevenzione a funzione cautelare e dissuasiva, autonoma rispetto al giudizio penale. La disposizione non ripropone l’alternatività tra richiesta della vittima e querela che connota l’art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, sicché l’ammonimento può essere adottato anche in assenza di querela, in presenza di essa o vi sia stato deferimento all’autorità giudiziaria. Ai fini dell’adozione è sufficiente che dall’attività investigativa emergano elementi attendibili in ordine al comportamento violento e alla sua riconducibilità ai reati presupposti, secondo un prudente apprezzamento di plausibilità e verosimiglianza, non essendo richiesto lo standard probatorio proprio del processo penale. Gli esiti del procedimento penale, anche sfavorevoli, non determinano di per sé l’annullamento dell’atto.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, l’atto di ammonimento emesso dalla Questura di Catania, preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. L’atto traeva origine dalla segnalazione della ex convivente per condotte asseritamente riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 612-bis cod. pen.
Il ricorrente deduceva la violazione delle garanzie procedimentali per la mancata audizione personale, il contrasto con gli obblighi convenzionali sul diritto alla vita privata e familiare, la carenza di motivazione in ordine alle memorie difensive e, con motivi aggiunti, l’insufficienza del quadro indiziario e il travisamento dei fatti. Chiedeva anche l’ammissione di prova testimoniale. Il Ministero e la controinteressata chiedevano il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla qualificazione della misura come strumento di protezione delle vittime di violenza domestica. L’art. 3 del d.l. n. 93/2013 non replica la previsione dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, che subordina l’ammonimento per atti persecutori alla richiesta della persona offesa fino alla proposizione della querela. Ne deriva che l’ammonimento per violenza domestica è adottabile anche senza querela, o nonostante la sua presenza, e che il deferimento all’autorità giudiziaria non ne impedisce l’emissione.
Il giudice amministrativo verifica il prudente apprezzamento circa plausibilità e verosimiglianza delle vicende, non la responsabilità penale. Gli esiti del processo penale non incidono sull’atto, perché i due accertamenti rispondono a logiche differenti: il giudice penale opera oltre ogni ragionevole dubbio, la Questura svolge una valutazione preventiva su elementi attendibili.
Sul piano procedimentale, i primi due motivi sono respinti: la comunicazione di avvio del procedimento e la possibilità di depositare memorie hanno garantito il contraddittorio, poiché l’audizione personale è solo uno dei modi con cui l’amministrazione può assicurarlo. Il ricorrente non ha indicato le concrete preclusioni derivategli dal modulo procedimentale prescelto. Quanto al terzo motivo, non sussiste un obbligo di analitica confutazione di ogni argomento delle memorie ex art. 10 legge n. 241/1990.
Il quarto motivo, integrato dai motivi aggiunti, è infondato. La Questura ha condotto un’adeguata istruttoria, riscontrando la dichiarazione della persona offesa con l’audizione di cinque soggetti informati sui fatti e con l’analisi dei messaggi. Le dichiarazioni de relato costituiscono indizio sufficiente in sede preventiva. Il giudice amministrativo non valuta direttamente la credibilità dei soggetti sentiti, ma l’attendibilità del giudizio di credibilità espresso dalla pubblica amministrazione. La prova testimoniale è stata rigettata perché volta a confutare non già il quadro indiziario, ma la condotta della controinteressata. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese, e disposto l’oscuramento delle generalità.
Nota della Redazione
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