Extraprofitti energetici: nessun periculum in mora se la pretesa è patrimoniale e le misure erano prevedibili (TAR Lombardia n. 584 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., il requisito del periculum in mora deve ritenersi insussistente quando l’esecuzione del provvedimento impugnato si traduca in un pregiudizio di natura meramente patrimoniale, suscettibile di successivo recupero per via ordinaria. L’operatore del settore energetico, chiamato ad agire secondo i criteri della qualificata diligenza, è tenuto ad approntare misure gestionali e organizzative idonee a fronteggiare pretese economiche ragionevolmente prevedibili alla luce del quadro normativo di riferimento. La mera allegazione di uno stato di insolvenza irreversibile, fondata su relazioni predisposte unilateralmente dal soggetto istante, non è idonea a integrare la prova del danno grave e irreparabile richiesto per la concessione della tutela cautelare. La questione relativa alla sussistenza della giurisdizione amministrativa sulle controversie concernenti le fatture del GSE va riservata al merito.
Il Fatto
Numerosi produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili hanno impugnato dinanzi al TAR Lombardia la Delibera ARERA n. 266/2022/R/eel e gli atti applicativi del GSE, concernenti il meccanismo di prelievo degli extraprofitti introdotto dall’art. 15-bis del D.L. n. 4/2022 e dalla normativa successiva, inclusa la Delibera n. 143/2023/R/Eel e la legge n. 197/2022.
I ricorrenti hanno proposto plurimi motivi aggiunti, censurando sotto diversi profili di legittimità costituzionale e comunitaria il sistema di regolazione delle partite economiche, nonché chiedendo l’annullamento delle diffide di pagamento e degli avvisi con cui il GSE procedeva alla compensazione degli importi a titolo di extraprofitti con gli incentivi dovuti. A fondamento dell’istanza cautelare, gli operatori hanno dedotto che il recupero coattivo delle somme ovvero la compensazione con gli incentivi avrebbe determinato uno stato di insolvenza irreversibile per le rispettive imprese.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preliminarmente riservato al merito la valutazione circa la sussistenza della giurisdizione amministrativa con riferimento ai motivi aggiunti del 2026, con i quali vengono contestate le fatture adottate dal GSE. Trattandosi di questione che involge l’ambito di giurisdizione, la sua definizione in sede cautelare è stata ritenuta prematura e pertanto rinviata alla trattazione del merito.
Quanto al requisito del periculum in mora, il tribunale ha escluso che dal pagamento delle fatture possa derivare un danno grave e irreparabile, richiamando la natura patrimoniale della pretesa azionata e la sua consequenziale recuperabilità ove il ricorso dovesse essere accolto nel merito. L’insolvenza conseguente all’adempimento coattivo non è stata ritenuta una conseguenza automatica, ma una evenienza che l’operatore economico era tenuto a prevenire.
La corte ha osservato che la società ricorrente agisce in un contesto regolatorio ben definito: il tempo di maturazione delle pretese del GSE e il quadro normativo di riferimento rendevano l’esborso economico una evenienza ragionevolmente prevedibile. Il produttore di energia elettrica, operando secondo i canoni della qualificata diligenza professionale, era pertanto tenuto ad approntare misure gestionali e organizzative idonee a far fronte alla situazione, ivi inclusi gli investimenti effettuati pur a fronte di pretese prevedibili.
Con specifico riferimento all’asserita indisponibilità di risorse finanziarie, il collegio ha rilevato che le deduzioni difensive non risultavano sorrette da idonei elementi probatori: le relazioni unilateralmente predisposte dagli operatori economici non possono infatti assurgere a prova di uno stato di insolvenza irreversibile, difettando di oggettività e verificabilità. La carenza del requisito cautelare ha condotto al rigetto dell’istanza, con compensazione delle spese di fase, in ragione della novità e peculiarità delle questioni trattate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.