Esigenze didattiche e motivazione nella chiamata ex art 7 comma 5 bis (Cons. Stato n. 5550 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di chiamata di cui all’art. 7, comma 5 bis, della legge n. 240 del 2010 non costituisce un’alternativa libera al concorso ordinario di cui all’art. 18 della stessa legge. Il legislatore la consente esclusivamente «per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione», con la conseguenza che la scelta dell’ateneo deve essere motivata in modo sostanziale e non formale. La motivazione deve individuare con precisione le esigenze che si intendono soddisfare e dare conto della loro specificità, cioè della loro differenziazione rispetto alla generalità dei compiti istituzionali dell’università. Non è richiesta una comparazione preventiva tra competenze dei candidati interni ed esterni, che attiene alla fase valutativa, ma è necessario che le esigenze siano circostanziate e non riconducibili a un approccio generalizzato alla materia. Il favor legislativo per la mobilità tra atenei non esonera dall’onere motivazionale, la cui carenza vizia gli atti di indizione e travolge, con efficacia caducante, i provvedimenti consequenziali di chiamata e presa di servizio.
Il Fatto
Un dipartimento di giurisprudenza di un ateneo romano ha indetto, in data 19 aprile 2023, una procedura per manifestazione di interesse finalizzata alla copertura di un posto di professore di prima fascia nel settore del diritto penale, bandita ai sensi dell’art. 7, comma 5 bis, della legge n. 240 del 2010. La procedura era riservata ai soli studiosi esterni all’ateneo. La commissione giudicatrice ha escluso due candidati interni per difetto dei requisiti di partecipazione e ha individuato il candidato maggiormente qualificato, la cui proposta di chiamata è stata deliberata dal consiglio di dipartimento con presa di servizio dal 1° novembre 2023.
Una professoressa associata del medesimo settore, esclusa dalla selezione proprio perché interna, ha impugnato gli atti davanti al TAR Lazio. Dopo una prima declaratoria di improcedibilità e la rimessione degli atti disposta in appello, il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, ravvisando la carenza del presupposto delle specifiche esigenze didattiche e un difetto di motivazione. Il candidato prescelto e l’università hanno proposto appello principale e incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla comparazione testuale tra l’art. 7, comma 5 bis, e l’art. 18 della legge n. 240 del 2010. Mentre quest’ultimo non richiede alcuna motivazione in ordine a specifiche esigenze, demandando ai regolamenti di ateneo i soli profili procedimentali, la disposizione speciale subordina espressamente l’attivazione della procedura alla necessità di fronteggiare esigenze circostanziate. Ne deriva una differenza sostanziale tra regime ordinario e regime particolare, attivabile soltanto a determinate condizioni.
La Corte non nega che la norma goda di un favor legislativo, essendo inserita fra le misure di attuazione del PNRR e volta a favorire la circolazione delle competenze tra atenei, enti di ricerca e imprese. Tuttavia il Collegio respinge il salto logico dell’appellante principale, secondo cui il favor renderebbe di per sé corretta la scelta dell’ateneo. L’utilizzo dell’aggettivo «specifiche» implica che le esigenze devono essere circostanziate e differenziate rispetto alla generalità di quelle che l’università è istituzionalmente chiamata ad assolvere.
Ne discende che la motivazione non può essere meramente formale. Essa deve indicare quali siano le esigenze così specifiche da non poter essere soddisfatte anche mediante il ricorso a risorse interne, attivando la procedura ordinaria aperta a tutti. Il Collegio collega tale conclusione al principio del favor partecipationis: quanto più si amplia la platea dei possibili partecipanti, tanto maggiori sono le chance per l’amministrazione di dotarsi della migliore professionalità.
La Corte precisa poi che non si richiede una comparazione preventiva tra competenze interne ed esterne: quella comparazione attiene alla successiva fase valutativa, ove gli interni che presentino progetti non in linea con le speciali esigenze risulterebbero recessivi. Il punto è che le speciali esigenze siano individuate con precisione e adeguatamente motivate. Nel caso concreto, il verbale della commissione di programmazione enuncia un progetto orientato all’aderenza dell’insegnamento alle moderne esigenze della prassi forense, ma da tale formula non è ricavabile né quale sia il particolare progetto richiesto, né in cosa consista la sua specialità. Soccorre il generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi ex art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, la cui violazione ricorre quando non è possibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall’autorità emanante.
Il Collegio affronta infine due profili processuali. Quanto alla legittimazione della ricorrente a impugnare il provvedimento di nomina, essa mutua il proprio interesse dalla circostanza lesiva dell’esclusione, che assume illegittima per assenza dei presupposti di legge, e si estende quindi a tutti gli atti a valle dell’indizione. Quanto all’annullamento degli atti consequenziali, la Sezione ribadisce che la chiamata e la presa di servizio si fondano sull’esito della procedura, rispetto al quale sussiste un nesso di presupposizione immediato e diretto, con efficacia caducante in ossequio al principio simul stabunt simul cadent. L’appello principale e quello incidentale dell’università sono respinti; l’appello incidentale della ricorrente è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nota della Redazione
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