Il parere ARPA fondato sulla sola analisi modellistica è illegittimo per difetto di istruttoria (TAR Veneto n. 1661 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere radio-protezionistico favorevole reso dall’ARPA ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando si limiti ad attestare il rispetto dei limiti di esposizione mediante una mera analisi modellistica, senza illustrare l’attività di verifica e di controllo svolta dall’Agenzia sulla correttezza, completezza e attendibilità dei dati tecnici e cartografici forniti dal gestore. L’ARPA non può limitarsi a prendere atto di quanto dichiarato dal richiedente, ma deve svolgere una puntuale attività di verifica sull’effettività dei dati immessi nel database regionale. La legittimità del provvedimento va valutata sulla base della motivazione in esso contenuta, senza che l’Amministrazione possa integrare in giudizio la motivazione con deduzioni difensive successive. L’annullamento del parere presupposto comporta, in via derivata, l’annullamento della determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
Il Fatto
La società proprietaria di un complesso immobiliare, la società conduttrice di una porzione dello stesso e alcuni residenti hanno impugnato la determina con cui il Comune aveva concluso positivamente la conferenza di servizi e autorizzato un gestore di telecomunicazioni a realizzare una stazione radio base in un’area comunale. In un ricorso riunito, altre due ricorrenti, proprietaria e usufruttuaria di un immobile vicino, hanno impugnato il medesimo titolo, il parere favorevole dell’ARPA e la successiva autorizzazione sismica. I ricorrenti hanno dedotto, tra l’altro, la mancata pubblicizzazione dell’istanza, il difetto di istruttoria sulla localizzazione, l’illegittimità di alcune disposizioni del Regolamento comunale e il vizio del parere ARPA, reso esclusivamente sulla base di un’analisi modellistica dei dati forniti dal gestore.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto le eccezioni preliminari, ritenendo ammissibile il ricorso collettivo per l’omogeneità delle posizioni dei ricorrenti e sussistente la legittimazione e l’interesse ad agire dei vicini, essendo sufficiente la prospettazione di un possibile pregiudizio per l’ambiente circostante.
Nel merito, ha dichiarato infondata la censura sulla mancata acquisizione dell’autorizzazione sismica prima del rilascio del titolo, affermando che tale autorizzazione attiene alla fase esecutiva dei lavori e non costituisce presupposto del provvedimento autorizzatorio. Ha altresì respinto le censure relative alla localizzazione dell’impianto: l’art. 5 del Regolamento comunale, interpretato in modo conforme alla disciplina statale, non introduce un divieto generalizzato di installazione, ma un criterio preferenziale; il Comune non era tenuto a rivalutare la precedente proposta localizzativa, ormai abbandonata dal gestore con la presentazione di una nuova istanza; la soluzione del co-siting non è obbligatoria, spettando all’AGCOM i poteri in caso di mancato accordo tra operatori.
Il Collegio ha invece accolto la censura sul parere radio-protezionistico dell’ARPA. Richiamando il proprio precedente, ha affermato che l’Agenzia non può limitarsi a prendere atto dei dati trasmessi dall’impresa, ma deve svolgere una puntuale attività di verifica e controllo. Nel caso di specie, il parere si limitava ad affermare che la verifica era stata effettuata mediante analisi modellistica, senza illustrare l’attività istruttoria svolta né precisare se e con quali modalità fossero stati verificati correttezza e attendibilità dei dati del gestore. Le difese delle parti resistenti, che illustravano ampiamente il funzionamento del sistema, sono state ritenute una inammissibile integrazione postuma della motivazione.
L’accoglimento di tale censura, riguardante un atto presupposto, ha comportato l’annullamento in via derivata della determina conclusiva della conferenza di servizi e l’assorbimento delle ulteriori doglianze. I ricorsi incidentali del gestore sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stati proposti in via condizionata all’accoglimento delle censure sul Regolamento. Spese compensate.
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Nota della Redazione
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