Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica docente (TAR Campania n. 2404 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile anche per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, che assume valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione. Questa è tenuta a far conseguire concretamente al creditore l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’Amministrazione legittima l’accoglimento del ricorso, la nomina del commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a erogare in favore della ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, dell’importo nominale di euro 500 annui per due annualità già maturate. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, è stata notificata in forma esecutiva presso la sede dell’Amministrazione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni.

Poiché l’Amministrazione non ha proceduto al pagamento, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito solo formalmente.

La Motivazione della Corte

Il TAR muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. L’obbligo che ne deriva consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile, e non in un adempimento meramente formale.

Il Collegio verifica i presupposti del giudizio di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la sua notifica in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione e la decorrenza del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dato alcuna esecuzione al dettato giudiziale.

Il TAR ordina pertanto al Ministero di dare ottemperanza al giudicato, assegnando alla ricorrente la Carta elettronica e accreditando su di essa l’importo nominale riconosciuto dal Tribunale, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte, se anteriore.

In caso di ulteriore inerzia, il Collegio nomina fin d’ora quale commissario ad acta il direttore della competente Direzione generale, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, che si insedierà su istanza della ricorrente assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.

L’Amministrazione è inoltre condannata a corrispondere la penalità di mora, fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dal giorno di comunicazione della sentenza e sino all’adempimento o, in caso di perdurante inerzia, sino all’effettivo insediamento del commissario. Il Collegio richiama sul punto TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 2524 del 2020 e TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 1794 del 2019. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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