Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta del Docente (TAR Sicilia n. 472 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto al docente il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 deve essere computato dalla notificazione del titolo esecutivo. L’azione è ammissibile ove sia comprovato il passaggio in giudicato della sentenza, con attestazione di segreteria. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il TAR ordina l’adempimento entro il termine fissato e nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario apicale, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Siracusa – Sez. Lavoro e Previdenza n. 275/2025 del 13.03.2025, notificata all’Amministrazione, è stato riconosciuto al ricorrente il diritto a fruire del beneficio della Carta del Docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, con condanna del Ministero all’adozione degli atti propedeutici e all’accredito di € 500,00 per ciascun anno.
Nonostante la notifica, il Ministero non ha adempiuto. Il ricorrente, ritenuto vanamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni, ha proposto ricorso per ottemperanza. L’Amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto le condizioni dell’azione. Verifica il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e successive modifiche: la notifica dell’atto introduttivo è intervenuta dopo 136 giorni dalla notificazione della sentenza del giudice del lavoro, con superamento del termine.
Il TAR accerta poi il passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, requisito necessario quando non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. Richiama in termini il Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905, e si fonda sull’attestazione di segreteria prodotta.
Nel merito, la pretesa trova fondamento nella sentenza del giudice del lavoro. Il Collegio accoglie quindi il ricorso e ordina al Ministero di adottare ogni atto propedeutico per assicurare al ricorrente il godimento del beneficio, mediante accredito sulla Carta del Docente di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo di cui all’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo.
Il termine per l’adempimento è fissato in 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inottemperanza, il TAR nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a funzionario di posizione apicale, perché assicuri l’ottemperanza entro ulteriori 60 giorni dal vano scadere del primo termine.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario del ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
Nota della Redazione
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