Non ammissione alla classe successiva e corsi di recupero insufficienti (Cons. Stato n. 5483 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legittimità del giudizio di non ammissione alla classe successiva non può essere desunta dalla mera circostanza che le lacune dell’alunno siano rimaste tali nonostante la frequentazione dei corsi di recupero. L’incongruità o l’insufficienza di tali corsi non si presume dall’esito negativo del recupero, ma deve essere allegata e provata con riguardo alla loro programmazione e attuazione. Il Consiglio di classe valuta la situazione scolastica globale della studentessa e, ove il provvedimento sia fondato sul mancato raggiungimento degli obiettivi minimi in materie caratterizzanti l’indirizzo di studio, i singoli rilievi sulle votazioni non inficiano la valutazione complessiva. L’interesse dell’alunno non consiste nell’avanzamento in ogni caso alla classe successiva, ma nell’individuazione del percorso formativo più adeguato a garantire l’apprendimento e il superamento delle difficoltà.

Il Fatto

I genitori di una studentessa, esercenti la responsabilità genitoriale, impugnano la sentenza in forma semplificata con cui il TAR Piemonte ha respinto la domanda di annullamento degli atti con cui il Consiglio di Classe ha determinato la non ammissione della figlia alla classe successiva per l’anno scolastico 2023/2024.

In primo grado i ricorrenti avevano contestato il provvedimento di non ammissione sotto più profili. Il TAR aveva dapprima sospeso gli atti e disposto la riconvocazione del Consiglio di Classe, che ha riconfermato integralmente il giudizio negativo. Il giudice ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e ha respinto quello per motivi aggiunti. Gli appellanti chiedono la riforma della sentenza, dolendosi in particolare dell’inadeguatezza dei corsi di recupero.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto il motivo con cui si lamenta che la sentenza non avrebbe deciso sulle censure relative all’insufficienza dei corsi di recupero rispetto alle prescrizioni del PTOF. La censura è infondata: la sentenza ha esaminato compiutamente la questione, che va confermata.

La Corte ricostruisce le modalità di recupero deliberate dal Collegio dei docenti: recupero in itinere a classe intera, attività pomeridiane per piccoli gruppi, sportello pomeridiano di supporto, studio individuale assistito. Nel periodo dall’8 al 13 gennaio 2024 l’avanzamento delle programmazioni è stato sospeso per la pausa didattica dedicata al recupero, e dal 22 gennaio al 23 febbraio 2024 si sono svolti i corsi pomeridiani.

Il Collegio rileva che, nel deliberare il monte ore delle attività extracurriculari, è stata data priorità alle discipline caratterizzanti l’indirizzo, tenendo conto del carico di lavoro di studenti già in difficoltà. Le attività previste dal PTOF risultano quindi attuate in modi e tempi adeguati. La studentessa ha comunque svolto numerose ore di recupero in matematica, fisica, latino e altre discipline.

Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra esito del recupero e congruità dei corsi. La Corte afferma che l’incongruità dei corsi di recupero non può desumersi dalla mera circostanza che le lacune siano rimaste nonostante la loro frequenza. La valutazione finale, basata su un giudizio globale che resiste alle censure, ha confermato l’insufficiente livello di preparazione, con lacune gravi in discipline caratterizzanti. I singoli rilievi sulle votazioni, come l’arrotondamento del voto di matematica, non inficiano la valutazione complessiva fondata sul mancato raggiungimento degli obiettivi minimi.

Quanto alla carente informazione sui corsi, la comunicazione del calendario è avvenuta tramite registro elettronico ed è stata visualizzata in tempo utile. La doglianza è in ogni caso inammissibile per carenza di interesse, essendo inidonea a determinare l’illegittimità del provvedimento finale. L’appello è respinto; le spese del grado sono compensate per la natura delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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