Ottemperanza esperibile solo dal ricorrente vittorioso nel giudizio di cognizione (Cons. Stato n. 5484 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza è azionabile soltanto da chi sia risultato vittorioso in base alla sentenza da eseguire. La parte rimasta soccombente nel giudizio di cognizione è priva di legittimazione a invocare l’esecuzione del giudicato, perché l’obbligo di conformarsi in buona fide alla decisione amministrativa presuppone una pretesa accertata in favore del ricorrente. Quando il soccombente proponga in via subordinata la domanda di annullamento del nuovo provvedimento, il giudice, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., qualifica l’azione in base ai suoi elementi sostanziali, sempre che ne sussistano i presupposti. La riqualificazione comporta la declinatoria di competenza in favore del giudice di primo grado funzionalmente competente.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al Consiglio di Stato l’ottemperanza della sentenza con cui, in sede di appello, era stata confermata — con diversa motivazione — l’annullamento della delibera di conferimento di un ufficio direttivo di Avvocato generale presso la Corte di cassazione. In esecuzione di quel giudicato il Consiglio superiore della magistratura aveva adottato una nuova delibera, attribuendo l’incarico a un candidato diverso dal ricorrente.

Il ricorrente ha quindi impugnato la nuova delibera, deducendo la violazione e l’elusione del giudicato, e ha chiesto in via principale l’ottemperanza e in via subordinata, previa conversione del rito, l’annullamento degli atti. Il Consiglio superiore della magistratura e la controinteressata si sono costituiti chiedendo la reiezione, eccependo in particolare il difetto di legittimazione del ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un dato processuale incontestato: il ricorrente è risultato soccombente sia in primo grado sia in appello nel giudizio di cognizione da cui origina la presente controversia. Da qui la verifica della sua legittimazione a promuovere l’ottemperanza.

Richiamando l’Adunanza plenaria n. 2 del 2013, il Consiglio di Stato ricorda che l’esigenza di dare esecuzione secondo buona fede alla decisione giurisdizionale amministrativa impone alla pubblica amministrazione di soddisfare la pretesa del ricorrente vittorioso e di non frustrarne l’aspettativa con comportamenti elusivi. Ne deriva che il rimedio dell’ottemperanza può essere azionato soltanto da chi sia risultato vittorioso in base alla sentenza da ottemperare.

Il Collegio non può quindi valutare se il nuovo provvedimento costituisca violazione o elusione del giudicato, perché difetta la legittimazione dell’istante. Esamina allora la domanda di annullamento proposta in via subordinata, richiamando l’orientamento della stessa Adunanza plenaria secondo cui, in presenza di più domande, il giudice deve qualificarle, distinguendo quelle propriamente di ottemperanza da quelle attinenti al prosieguo dell’azione amministrativa.

La conversione è consentita dall’art. 32, comma 2, c.p.a., in base al quale il giudice qualifica l’azione in base ai suoi elementi sostanziali, quando ne sussistano i presupposti. Nel caso di specie nulla osta: la domanda è stata proposta entro il termine di decadenza previsto dall’art. 41 c.p.a. per l’impugnazione degli atti dinanzi al Tar, ai sensi dell’art. 119, comma 2, c.p.a.

La riqualificazione della domanda come azione di annullamento comporta che il Consiglio di Stato deve declinare la propria competenza a favore del TAR Lazio, sede di Roma, funzionalmente competente a conoscere in primo grado i giudizi di impugnazione degli atti del Consiglio superiore della magistratura. Davanti a quel giudice il ricorso dovrà essere riassunto nei termini di legge. Le spese sono compensate in ragione della natura in rito della pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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