Riconoscimento titolo estero di sostegno: legittimo il diniego del Ministero (Cons. Stato n. 5482 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento dei titoli di formazione conseguiti all’estero ai fini dell’esercizio della professione di docente di sostegno, il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione quando il provvedimento di diniego rechi una diffusa disamina della formazione seguita nel Paese di provenienza e della sua inidoneità all’accesso alla professione regolamentata nel Paese di destinazione. L’attestato di conclusione di un corso di formazione professionale, privo di natura abilitante ai sensi dell’art. 11 della Direttiva 2005/36/CE, non costituisce titolo idoneo al riconoscimento. Il procedimento di riconoscimento è disciplinato in via speciale dal d. lgs. n. 206/2007, con prevalenza sulla disciplina generale, sicché non trova applicazione il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La comparazione tra i percorsi formativi, se condotta in concreto secondo i criteri dell’Adunanza Plenaria, è sindacabile solo per manifesta illogicità.
Il Fatto
La parte appellata aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito una domanda di riconoscimento di un attestato di formazione conseguito in Romania, finalizzata all’esercizio della professione di docente su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. L’amministrazione aveva respinto l’istanza con provvedimento del 20 giugno 2024.
Il TAR Lazio aveva accolto il ricorso di primo grado, ritenendo il titolo estero di per sé idoneo al riconoscimento e ravvisando la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per mancato preavviso di rigetto; aveva invece rigettato la domanda risarcitoria da perdita di chances. Il Ministero ha impugnato la sentenza, ottenendo in sede cautelare la sospensione degli effetti con l’ordinanza n. 626/2026.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dal rilievo, già espresso in sede cautelare, che il provvedimento di diniego reca una diffusa disamina della formazione seguita nel Paese di provenienza e della sua inidoneità all’accesso alla professione regolamentata in Italia, in conformità alla normativa europea e ai principi statuiti dall’Adunanza Plenaria nn. 21 e 22 del 2022.
Tale evidenza è giudicata assorbente rispetto ai restanti motivi di appello. Il Collegio ritiene conferente il richiamo della parte appellante alla sentenza n. 8392/2025, resa in fattispecie sovrapponibile e richiamata con valore di precedente specifico e conforme ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), del c.p.a.
Il percorso argomentativo valorizza la circostanza che la parte istante si era limitata a depositare l’attestato di conclusione di un corso di formazione, senza dimostrare il conseguimento di un titolo di formazione ai sensi dell’art. 11 della direttiva 2005/36/CE. Difetta, dunque, la natura abilitante del titolo richiesto per il riconoscimento.
Il Collegio affronta inoltre la questione del contraddittorio procedimentale. Il procedimento di riconoscimento è disciplinato in via speciale dal d. lgs. n. 206/2007, che agli artt. 16 e 17 ne regola puntualmente le fasi. Tale disciplina, in quanto speciale, prevale sulla normativa generale, con la conseguenza che non è applicabile il preavviso di rigetto dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Quanto alla comparazione tra i percorsi formativi, la Corte conferma che l’amministrazione aveva operato una valutazione approfondita e concreta, desumendo differenze incolmabili anche mediante misure compensative. L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è respinto, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Nota della Redazione
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