Ottemperanza al giudicato di condanna dell’Amministrazione della Difesa al risarcimento (Cons. Stato n. 5438 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza di titoli giurisdizionali esecutivi è fondato quando le somme richieste traggono origine da sentenze passate in giudicato e da un decreto presidenziale esecutivo e costituiscono crediti certi ed esigibili. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla rituale notifica del titolo, senza che l’Amministrazione abbia provveduto al pagamento né abbia addotto giustificazioni, si determina l’obbligo di provvedere immediatamente. L’eventuale intervenuto pagamento costituisce fatto estintivo che l’Amministrazione deve documentare; in difetto, il giudice dell’ottemperanza ordina il pagamento delle somme liquidate, oltre interessi e rivalutazione, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Il Fatto

I ricorrenti, eredi di due soggetti deceduti, hanno adito il Consiglio di Stato in sede di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di due sentenze passate in giudicato e di un decreto presidenziale esecutivo, che avevano condannato il Ministero della Difesa e l’Aeronautica Militare al risarcimento dei danni per l’illegittimo rinnovo di servitù militari e al pagamento delle spese di lite. Le pronunce erano state ritualmente notificate all’Amministrazione, che non aveva provveduto ad alcun pagamento.

La vicenda origina da un contenzioso risalente, definito con sentenze che hanno accertato l’illegittimità del rinnovo delle servitù gravanti sui fondi ereditati e liquidato il danno. Nonostante la notifica dei titoli esecutivi e il decorso del termine di legge, l’Amministrazione è rimasta inerte, costringendo i ricorrenti ad agire per l’ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto riconosciuto la legittimazione attiva e l’interesse a ricorrere dei ricorrenti, la cui qualità di eredi risulta comprovata dalle dichiarazioni successorie versate in giudizio.

Nel merito, la pretesa esecutiva è stata ritenuta fondata. Le somme richieste traggono origine da due sentenze passate in giudicato e da un decreto presidenziale esecutivo: si tratta di crediti giudizialmente liquidati, certi ed esigibili. È risultato ampiamente decorso il termine di 120 giorni dalla rituale notifica dei titoli esecutivi.

Il Consiglio di Stato ha rilevato che il Ministero della Difesa e l’Aeronautica Militare, nonostante la notifica e la scadenza del termine, non avevano provveduto ai pagamenti né avevano addotto giustificazioni, neppure sotto il profilo di un eventuale intervenuto pagamento.

Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, precisando che, ove emergessero pagamenti intervenuti nelle more, l’Amministrazione potrà documentarli; in difetto, la stessa è tenuta immediatamente e senza ulteriore indugio a corrispondere le somme liquidate nei titoli, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.

Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero della Difesa secondo il criterio della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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