Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel ruolo aggiunto (TAR Emilia-Romagna n. 989 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa può essere desunta dal comportamento processuale delle parti, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. e dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.. L’inerzia della parte ricorrente protratta dopo la fase cautelare, la mancata comparizione alle udienze nonostante la rituale notificazione e l’assenza di memorie o domanda risarcitoria costituiscono argomenti di prova del difetto sopravvenuto di un’utilità attuale e concreta. Nel contesto del ruolo aggiunto finalizzato allo smaltimento dell’arretrato, grava sulla parte, in forza del principio di leale collaborazione di cui all’art. 2 c.p.a., l’onere di rappresentare le ragioni oggettive della persistenza dell’interesse. Il giudicato cautelare sfavorevole, formatosi sul rigetto della domanda di sospensiva, concorre a fondare la declaratoria di improcedibilità.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura aveva respinto la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro. Il rigetto si fondava sul parere non favorevole della Questura, motivato da una sentenza di condanna emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
Il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative e l’eccesso di potere, sostenendo di non aver mai ricevuto l’avviso dei motivi ostativi e di non essere stato contattato, né egli né il datore di lavoro. Il Ministero si è costituito. La domanda cautelare è stata respinta e, dopo la fase cautelare del 2021, la parte non ha più depositato atti né è comparsa alle udienze.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale premette che la causa è stata iscritta nel ruolo aggiunto, destinato alle controversie più risalenti suscettibili di pronta definizione in rito. In questo contesto, il principio di leale collaborazione impone alla parte di allegare le ragioni della persistenza di un interesse concreto alla decisione di merito.
Il Collegio rileva molteplici indici della sopravvenuta carenza di interesse. Depongono in tal senso l’assenza di qualsiasi atto processuale successivo alla fase cautelare, la mancata comparizione alle due udienze successive nonostante la rituale notificazione, la natura degli atti impugnati, destinati a effetti temporanei, e il giudicato cautelare sfavorevole formatosi sull’ordinanza di rigetto.
Assume rilievo decisivo anche l’assenza di una domanda risarcitoria o di un’espressa riserva di proporla: viene così meno qualsiasi utilità, anche solo potenziale, di una pronuncia di merito eventualmente favorevole.
Sulla base degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. e dell’art. 116, secondo comma, c.p.c., il giudice desume dal comportamento della parte argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso è pertanto improcedibile.
Il Tribunale, previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. della questione di rito rilevata d’ufficio, dichiara l’improcedibilità e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Nota della Redazione
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