Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 2527 del 24.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’amministrazione, ordina l’esecuzione del giudicato nel termine fissato in motivazione. È altresì ammissibile, anche in unico grado dinanzi al giudice dell’ottemperanza, l’azione di condanna al pagamento degli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm. Il giudice può nominare sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento e condannare l’amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurandola agli interessi legali.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza resa dal Tribunale di Marsala, sez. Lavoro, con la quale era stato disposto in suo favore il pagamento di somme a titolo di bonus “Carta del Docente” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, con riferimento a tre anni scolastici.

Il ricorrente ha chiesto che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato e, contestualmente, la condanna dell’amministrazione alla corresponsione degli interessi sulle somme dovute dal passaggio in giudicato fino all’effettivo soddisfo. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il giudice amministrativo ha innanzitutto affermato la propria competenza e l’ammissibilità dello strumento dell’ottemperanza avverso sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata, richiamando l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Nel caso concreto la pretesa si fondava su una sentenza definitiva del Tribunale di Marsala, il cui passaggio in giudicato era stato attestato dalla cancelleria competente.

Il Tribunale ha poi verificato il rispetto degli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza, in particolare il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, risultato rispettato.

Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il ricorso è stato accolto con ordine di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.

È stata inoltre accolta la domanda di condanna al pagamento degli interessi sulle somme dovute a far data dal passaggio in giudicato, in applicazione dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm., secondo cui può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell’ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il Tribunale ha escluso il riconoscimento di ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicando per analogia la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

È stata infine accolta la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, con dies a quo dalla notificazione della sentenza all’amministrazione inadempiente e dies ad quem dal giorno dell’adempimento spontaneo o, in mancanza, dal giorno di efficacia della nomina del commissario. Le spese, liquidate in favore del difensore antistatario, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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