Ottemperanza per la Carta elettronica del docente: l’inerzia dell’Amministrazione legittima la nomina del commissario ad acta ma non l’astreinte (TAR Sardegna n. 20 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario è accolta quando risulti inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e l’Amministrazione non abbia provveduto. In caso di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo nomina sin da ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, senza liquidazione di compenso se si tratta di dipendente dell’Amministrazione debitrice. La condanna al pagamento della astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. deve essere invece respinta, alla luce dell’autonomo limite delle «altre ragioni ostative», qualora il ritardo sia riconducibile alla complessità del procedimento di attivazione della Carta e all’eccezionale mole di contenzioso seriale.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per tre anni scolastici, per un importo complessivo di € 1.500,00. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione, ma nessun adempimento era seguito, fatta eccezione per il pagamento delle spese di lite. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta, nonché il pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata e che il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso senza che l’Amministrazione avesse ottemperato. Ha pertanto disposto che il Ministero dia esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, nominando sin da ora il commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, con facoltà di delega e inutilmente, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico, senza compenso.
Quanto alla domanda di astreinte, il TAR l’ha respinta richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. introduce, accanto al limite della manifesta iniquità, quello autonomo della sussistenza di «altre ragioni ostative». Nel caso di specie, tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, nonché nell’eccezionale mole di contenzioso seriale sul punto. Il Collegio ha inoltre valorizzato la natura del beneficio, non qualificabile come mezzo di sostentamento, per escludere l’applicazione della misura coercitiva.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione, ma liquidate in misura ridotta in considerazione della ripetitività dell’attività difensiva, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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