Ricorso gerarchico e limiti dei motivi in sede giurisdizionale (Cons. Stato n. 5414 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione del decreto che respinge il ricorso gerarchico, il ricorrente non può dedurre censure che non siano già state prospettate in sede gerarchica. Diversamente si elude il termine di decadenza previsto per l’impugnazione dell’atto originario. Il giudice amministrativo deve quindi dichiarare inammissibile il motivo nuovo, introdotto solo con il ricorso giurisdizionale e non coltivato davanti all’autorità che ha deciso il ricorso gerarchico. La verifica dell’inammissibilità va condotta confrontando i motivi del ricorso gerarchico con quelli del ricorso introduttivo, senza che rilevi l’eventuale fondatezza nel merito della censura pretermessa.
Il Fatto
L’appellato, dipendente della Polizia di Stato, è stato sottoposto a procedimento penale per tre capi di imputazione. In primo grado è stato assolto per due capi e condannato per il terzo. La Corte d’Appello ha poi riqualificato il terzo capo, accertando l’estinzione del reato per remissione di querela quanto a una parte offesa e l’assenza delle condizioni di procedibilità quanto all’altra.
L’interessato ha chiesto all’amministrazione il rimborso delle spese difensive ai sensi dell’art. 32 della legge n. 152/1975. Il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza, qualificando la vicenda ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997, convertito nella legge n. 135/1997, che ammette il rimborso solo in caso di accertata assenza di responsabilità. Respinto il ricorso gerarchico, l’interessato ha impugnato il diniego davanti al TAR Marche, che ha accolto in parte il ricorso, annullando l’atto e ordinando all’amministrazione di riesaminare la domanda. Il Ministero ha proposto appello, riproponendo l’eccezione di inammissibilità dei motivi nuovi.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e riforma la sentenza di primo grado. La questione centrale riguarda l’ambito dei motivi deducibili nel giudizio proposto contro il decreto di reiezione del ricorso gerarchico.
Il Collegio enuncia la regola processuale: nel ricorso giurisdizionale contro il provvedimento che decide il ricorso gerarchico non è possibile articolare censure che non siano già state prospettate in sede gerarchica. La ratio è impedire l’elusione del termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto originario. Chi non ha contestato un profilo in sede gerarchica non può introdurlo per la prima volta davanti al giudice amministrativo.
Applicando il principio, la Corte rileva che dei motivi del ricorso giurisdizionale solo la deduzione di contraddittorietà tra atti e di difetto di motivazione risultava comune al ricorso gerarchico. La censura relativa all’erronea qualificazione della domanda di rimborso, invece, non era stata formulata in quella sede. Il ricorrente, nel ricorso gerarchico, aveva insistito sull’inesistenza degli elementi costitutivi del reato e sul fatto che la sentenza di condanna di primo grado non era passata in giudicato, senza mai contestare la riconduzione della fattispecie all’art. 18 del d.l. n. 67/1997.
Il TAR aveva ritenuto che la domanda fosse stata proposta ai sensi della norma più favorevole, ossia l’art. 32 della legge n. 152/1975, e che la questione della norma regolatrice fosse stata comunque introdotta. La Corte dissente: l’argomentazione del ricorso gerarchico era diretta a superare l’ostacolo della mancata assoluzione piena, non a contestare la qualificazione normativa operata dal diniego. La questione relativa alla individuazione della norma applicabile non era stata considerata in sede gerarchica.
Ne deriva che il primo motivo del ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, con conseguente riforma della sentenza sul punto. Quanto al secondo e al terzo motivo, il TAR non si era pronunciato, ritenendo assorbente il primo; l’appellato non li ha riproposti in appello, sicché essi non fanno parte del thema decidendum. L’appello è pertanto fondato e il ricorso di primo grado va respinto. La Corte compensa le spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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