Ottemperanza del giudicato e poteri del Commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1194 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza del giudicato, sussistono i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. quando il titolo non sia stato impugnato e sia decorso il termine di sessanta giorni dall’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669/1996, senza che l’Amministrazione abbia provveduto. L’Amministrazione intimata deve quindi essere condannata a dare puntuale e completa esecuzione al titolo, entro il termine fissato dal giudice. Per il caso di inerzia, il Tribunale nomina Commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione regionale competente, con facoltà di delega. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il termine decadenziale per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sicilia, chiedendo l’esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, munita di formula esecutiva e notificata, quindi passata in giudicato per mancata impugnazione. Il titolo riconosceva in favore di ciascuna di esse somme a titolo di rimborso, oltre interessi legali e spese processuali, nonché le spese di C.T.U. liquidate con decreti.

Le ricorrenti hanno domandato la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento delle somme entro un termine fissato dal giudice, la nomina di un Commissario ad acta in caso di inerzia e la condanna alle spese. Il Comune di Palermo non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha dato avviso di ufficio circa possibili profili di inammissibilità per lacunosità della documentazione relativa al rimborso delle spese di C.T.U. Le ricorrenti hanno depositato ulteriore documentazione, dalla quale risulta il pagamento effettivo di due distinte somme di € 305,00, una per ciascuna ricorrente.

Alla luce degli atti integrati, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da certificazione di Cancelleria, e al decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669/1996. Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti della motivazione.

L’Amministrazione intimata è stata condannata a provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione alla puntuale e completa esecuzione del titolo. Per il caso di decorso infruttuoso del termine, il Tribunale ha nominato Commissario ad acta, su istanza di parte, entro ulteriori sessanta giorni, il Dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo plesso.

Il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato e liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con parcella da presentare a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002; il dies a quo decorre dall’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione. Il Commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”.

Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione intimata secondo la regola della soccombenza, liquidate in € 552,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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