Liquidazione del compenso del commissario ad acta e trasmissione alla Corte dei conti per inattività dell’ente (TAR Puglia, Sez. III, decreto collegiale n. 301/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il compenso spettante al commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è liquidato dall’autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 49 e 51 d.P.R. n. 115/2002, tenuto conto della natura della controversia, delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita. La liquidazione include le spese generali nella misura del 10% e può essere posta integralmente a carico dell’amministrazione soccombente nel giudizio di ottemperanza, anche quando quest’ultima non si sia costituita. La trasmissione del decreto di liquidazione alla Procura regionale della Corte dei conti è disposta quando dall’inattività dell’ente pubblico possano discendere profili di responsabilità erariale.
Il Fatto
La ricorrente, risultata vittoriosa in un precedente giudizio definito dal TAR Puglia, sez. III, con sentenza n. 1813/2022, aveva proposto ricorso per l’ottemperanza al fine di ottenere l’esecuzione del giudicato da parte del Comune di Foggia. Il giudizio di ottemperanza si era concluso con la sentenza n. 148/2024, che aveva disposto la nomina di un commissario ad acta, delegato dal Prefetto, per l’adozione degli atti necessari a dare esecuzione alla decisione. L’amministrazione comunale non si era costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il collegio, investito dell’istanza di liquidazione presentata dal commissario ad acta ai sensi dell’art. 56 d.P.R. n. 115/2002, ha richiamato il disposto dell’art. 49 del medesimo decreto, che attribuisce all’autorità giudiziaria il potere di liquidare l’onorario e le spese agli ausiliari del magistrato, tra i quali rientra anche il commissario ad acta. La determinazione del compenso è stata effettuata sulla base dei criteri indicati nell’art. 51 d.P.R. n. 115/2002, con specifico riferimento alla natura della controversia, alle difficoltà della prestazione e al pregio dell’attività svolta, quale emerge dagli atti depositati su impulso del commissario.
Il tribunale ha ritenuto congrua la somma di euro 2.000,00, oltre spese generali nella misura del 10%, come richiesta nella notula depositata, e ha disposto che tale importo sia posto integralmente a carico del Comune di Foggia, risultato soccombente nei giudizi definiti dalle sentenze n. 1813/2022 e n. 148/2024. La statuizione sulle spese consegue al principio per cui l’onere del compenso dell’ausiliario grava sulla parte soccombente, anche quando l’inadempimento dell’obbligo di ottemperare al giudicato abbia reso necessaria la nomina del commissario.
Con particolare rigore, il collegio ha disposto la trasmissione del decreto alla Procura regionale della Corte dei conti, evidenziando i possibili profili di responsabilità erariale discendenti dall’esborso che l’erario o l’ente pubblico è chiamato a sopportare a causa della prolungata inattività dell’amministrazione comunale. La segnalazione alla magistratura contabile assume funzione deterrente e risarcitoria, consentendo l’accertamento delle responsabilità dei soggetti che, con la loro omissione, hanno determinato il costo aggiuntivo per le finanze pubbliche.
Nota della Redazione
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