Sequestro penale non impedisce la demolizione dell’abuso edilizio (Cons. Stato n. 5420 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sequestro penale dell’immobile abusivo non determina la nullità dell’ordine di demolizione, poiché l’oggetto del comando resta almeno in astratto possibile: il vincolo incide sulla sola eseguibilità concreta del precetto, sospendendo il decorso del termine per ottemperare finché perdura. Sul destinatario dell’ingiunzione grava un obbligo di collaborazione, consistente nel chiedere al giudice penale il dissequestro del manufatto per procedere alla sua rimozione; tale obbligo trova fondamento negli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001. Il rigetto dell’istanza di dissequestro opera quale scriminante rispetto all’inottemperanza e impedisce l’applicazione della sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello confermando la sentenza di prime cure, che aveva rigettato le doglianze avverso le ordinanze di demolizione e il provvedimento di acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale.

Il Collegio affronta anzitutto il rapporto tra sequestro penale e ordine di demolizione. Gli appellanti sostenevano che il vincolo giudiziario integrasse un’impossibilità giuridica dell’oggetto del comando, tale da determinarne la nullità ex art. 21-septies della legge n. 241/1990. La tesi è respinta: secondo l’indirizzo prevalente, il privato può e deve chiedere al giudice penale il dissequestro del bene per adempiere all’ingiunzione, con la conseguenza che l’oggetto del provvedimento resta possibile e il vincolo rileva solo sul piano della concreta eseguibilità.

Il ragionamento si fonda su un precedente della stessa Sezione in fattispecie analoga. Da esso si ricava che la presentazione dell’istanza di dissequestro costituisce parte del comando demolitorio, non è attività particolarmente onerosa e può giovare al privato: se il dissequestro è negato, non vi sarà responsabilità per l’inottemperanza e la sanzione acquisitiva non scatterà; inoltre l’istanza sospende il termine di novanta giorni per eseguire l’ordine, che riprende a decorrere dalla restituzione del bene. Il richiamo all’art. 23 Cost. è quindi inconferente, poiché l’autore dell’abuso è chiamato ex lege a cooperare alla sua eliminazione.

Quanto alla asserita lesione del diritto di difesa in sede penale, la Corte osserva che l’interessato può chiedere che sul manufatto siano svolti, prima della demolizione, i necessari accertamenti probatori, così che ne restino memorizzate le caratteristiche utili alla difesa. Ne deriva che il sequestro penale produce al più l’inefficacia temporanea dell’ordinanza, non la sua illegittimità strutturale, incombendo comunque sul destinatario l’obbligo di richiedere il dissequestro dell’area.

Il secondo motivo è respinto perché la giurisprudenza della Corte EDU richiamata riguarda la diversa ipotesi della confisca urbanistica per lottizzazione abusiva e, comunque, gli appellanti non sono terzi di buona fede: la corresponsabilità nell’abuso e l’elemento soggettivo della colpevolezza emergono dalle sentenze penali di condanna, mentre il figlio ha acquistato il bene iure haereditatis quando l’effetto acquisitivo si era già prodotto.

Il terzo motivo cade perché l’accertamento dell’inottemperanza risulta eseguito con verbali recepiti dal dirigente tecnico nel provvedimento acquisitivo, con notifica effettuata in uno con quest’ultimo; il provvedimento individua con precisione i beni acquisiti e la relativa area di sedime. Le censure di difetto di motivazione e sproporzione sono infondate: la repressione degli abusi edilizi è attività vincolata e l’ordinanza di demolizione è atto dovuto, già sufficientemente motivato dalla descrizione delle opere e dalla constatazione della loro abusività.

Infine, il quarto motivo è respinto: in presenza di attività vincolata gli appellanti non dimostrano l’utilità di un apporto partecipativo, manca la prova dell’anteriorità del manufatto al 1967 e, per costante giurisprudenza, non è ammesso alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può legittimare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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