Commissario ad acta senza compenso per l’ottemperanza al giudicato sulla carta docenti (TAR Sicilia n. 13 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, il Commissario ad acta nominato per l’esecuzione del giudicato può essere individuato nel dirigente della medesima amministrazione intimata. In tal caso egli non ha diritto ad alcun compenso, perché l’attività di ausiliario rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il principio si fonda sull’art. 5 sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. L’incarico di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, hanno agito in via collettiva ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza a una sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della carta docenti e all’accredito delle relative somme per diversi anni scolastici, oltre interessi.
Dedotta l’inerzia dell’amministrazione, i ricorrenti hanno chiesto la declaratoria di inottemperanza, il riconoscimento di interessi legali e moratori e della rivalutazione monetaria sino al soddisfo, l’assegnazione di un termine per l’esecuzione e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta, con condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. La sentenza di cui si chiede l’ottemperanza non era stata impugnata, come attestato da certificazione di cancelleria, ed era decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti indicati.
L’amministrazione deve provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione alla puntuale e completa ottemperanza del titolo azionato. Per il caso di decorso infruttuoso del termine, il Tribunale ha nominato Commissario ad acta, su istanza di parte, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, entro ulteriori sessanta giorni, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario munito di adeguata competenza.
Sul compenso, il Collegio ha escluso qualsiasi diritto in capo al Commissario, trattandosi di dirigente della stessa amministrazione resistente: l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Tribunale ha richiamato l’art. 5 sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Il Collegio ha poi precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non rifiutabile né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Ha infine disciplinato il deposito degli atti del Commissario, da effettuarsi esclusivamente tramite la procedura P.A.T. con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice, compilato, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC indicato.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione intimata e liquidate in € 1.403, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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