Lottizzazione abusiva e diniego di condono non ammettono sanatorie parziali (Cons. Stato n. 5278 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una lottizzazione abusiva in forma materiale, il diniego di condono edilizio costituisce atto vincolato, non richiedendo alcuna comparazione tra interesse pubblico e interesse privato. Il diniego che richiama gli esiti negativi del procedimento di autorizzazione paesaggistica è legittimamente motivato per relationem, poiché l’esito sfavorevole di quest’ultimo produce un effetto di arresto procedimentale che preclude il prosieguo del procedimento condonistico. Il condono, per sua natura, non ammette sanatorie parziali, dovendo il bene essere valutato in senso unitario. La mancata sospensione del giudizio ex art. 79 c.p.a. è corretta quando tra i due processi sussiste mera connessione occasionale e non un rapporto di pregiudizialità.

Il Fatto

La società appellante impugna la sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva rigettato il ricorso avverso otto dinieghi di permesso di costruire in sanatoria, riferiti ad altrettanti manufatti prefabbricati realizzati in contrada Campolongo del Comune di Eboli.

I dinieghi comunali si fondavano sui pareri negativi della Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino e sui correlati dinieghi di autorizzazione paesaggistica, già impugnati con separato ricorso e oggetto di appello pendente davanti al Consiglio di Stato. La società contesta che i provvedimenti comunali siano atti meramente consequenziali e vincolati, deducendo l’illegittimità per difetto di motivazione autonoma, disparità di trattamento e travisamento dei fatti circa la configurabilità della lottizzazione abusiva.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello, rigettandola: il primo motivo aveva specificamente gravato il passo della sentenza che qualificava i dinieghi edilizi come atti conseguenti e vincolati rispetto ai dinieghi paesaggistici.

Sul primo motivo, relativo alla mancata sospensione necessaria del processo, il Consiglio di Stato rileva la sopravvenuta carenza di interesse, perché il giudizio asseritamente pregiudiziale è stato definito con sentenza di rigetto pubblicata prima dell’odierna decisione. Nel merito, richiamando la recente Sezione n. 5077/2026, la Corte ribadisce che l’istituto della sospensione necessaria è evenienza rara nel processo amministrativo, ancorata a presupposti rigidi, non bastando una semplice connessione occasionale.

Si esclude, poi, che tra i due procedimenti ricorra un rapporto di pregiudizialità: l’autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire in sanatoria operano su piani diversi, a tutela di interessi pubblici differenti, amministrati in parte da autorità diverse. Nel secondo motivo, concernente la carenza di motivazione dei dinieghi comunali, la Corte conferma la legittimità della motivazione per relationem. Il risultato negativo del procedimento paesaggistico integra un vero e proprio arresto procedimentale che preclude il prosieguo di quello condonistico.

Quanto ai vizi del manufatto, il richiamo agli atti richiamati rende intellegibile la portata del diniego: la lottizzazione abusiva, la carenza del requisito di ultimazione dei manufatti, il superamento del limite volumetrico ex legge n. 724/1994 valutato in modo unitario. Sulla disparità di trattamento, la Corte osserva che i casi addotti attengono alle sole autorizzazioni paesaggistiche, non ai dinieghi di condono, e comunque l’eventuale illegittimo rilascio di provvedimenti favorevoli in casi analoghi non inficia i dinieghi correttamente motivati.

La Corte qualifica in termini di lottizzazione abusiva materiale: otto prefabbricati coevi, allo stato grezzo, privi di fondamenta, servizi, infissi e solaio di copertura, oggetto di singole richieste di condono, espressione di un unico disegno di trasformazione urbanistica del territorio. Richiamando il Cons. Stato n. 7339/2025 sull’art. 30 d.P.R. n. 380/2001, il Collegio afferma che la lottizzazione va apprezzata nel suo complesso e non secondo un approccio atomistico. Infine, con il richiamo a Cons. Stato n. 1677/2026, si esclude la possibilità di prescrizioni parziali: il condono non ammette sanatorie frazionate. L’appello è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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